Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 08 gennaio 1992, n.3

É inapplicabile nei confronti del Sovrano Militare Ordine di Malta la
normativa di cui all’art. unico r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621,
concernente atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel regno,
convertito nella l. 15 luglio 1926 n. 1623, poiché il semplice
scambio di note diplomatiche non appare sufficiente ad integrare la
condizione di reciprocità ivi richiesta. É fondato, a livello di
fumus boni iuris, il ricorso avverso il decreto del ministero di
grazia e giustizia 17 ottobre 1991, col quale è stata negata
l’autorizzazione a procedere esecutivamente su beni del Sovrano
militare ordine di Malta per ragioni di inopportunità, in quanto esso
non tiene in alcuna considerazione che il credito in oggetto concerne
retribuzioni di lavoro subordinato, attinenti ad un bene della vita
costituzionalmente protetto, non meno di quello dei rapporti di
convenienza fra Stato italiano ed organizzazioni internazionali.