Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 giugno 2011, n.13240

Pur tenendo conto “del favore particolare al riconoscimento che lo
Stato italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18
febbraio 1984, modificativo del Concordato” (S. U., n. 19809/2008
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4915]), il giudice interno,
cui sono inibiti riesame del merito ed assunzione di ulteriore
istruttoria in ordine alla sussistenza della riserva mentale, ha però
il potere d’accertarne in piena autonomia la conoscenza o l’oggettiva
conoscibilità da parte di un coniuge, sulla base degli atti del
processo canonico eventualmente prodotti (per tutte Cass. n. 3339/2003
[https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]). Il corollario esclude
il giudicato formatosi in sede ecclesiastica in ordine al menzionato
requisito.