Sentenza 07 gennaio 2008, n.31
L’art. 5 della legge n. 186/2003 stabilisce che “il primo concorso
per titoli ed esami […] è riservato agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel
corso degli ultimi dieci anni” nella specifica materia di
insegnamento. La norma, espressamente qualificata come transitoria,
enuclea in via immediata la cerchia dei docenti che possono
partecipare alla speciale sessione di reclutamento. Essa esprime in
particolare la “ratio” di recuperare, con una prima tornata di
reclutamento, le posizioni degli insegnanti di religione cattolica
che, nel periodo antecedente, avessero reso l’attività di
insegnamento in condizioni di precarietà. Il possesso dei requisiti
di ammissione e, segnatamente, l’individuazione del decennio di
insegnamento nel cui ambito devono essere prestati i quattro anni
continuativi di insegnamento va, in conseguenza, necessariamente
raccordato alla data di entrata in vigore della legge n. 186/2993. In
tal senso, si è correttamente determinata – nel caso di specie –
l’Amministrazione, in sede di adozione del bando di concorso
pubblicato il 24.07.2003 e, a tal fine, ha fatto riferimento al
periodo di insegnamento che va dall’anno scolastico 1993/1994
all’anno scolastico 2002/2003.