Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 gennaio 2008, n.31

L’art. 5 della legge n. 186/2003 stabilisce che “il primo concorso
per titoli ed esami […] è riservato agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel
corso degli ultimi dieci anni” nella specifica materia di
insegnamento. La norma, espressamente qualificata come transitoria,
enuclea in via immediata la cerchia dei docenti che possono
partecipare alla speciale sessione di reclutamento. Essa esprime in
particolare la “ratio” di recuperare, con una prima tornata di
reclutamento, le posizioni degli insegnanti di religione cattolica
che, nel periodo antecedente, avessero reso l’attività di
insegnamento in condizioni di precarietà. Il possesso dei requisiti
di ammissione e, segnatamente, l’individuazione del decennio di
insegnamento nel cui ambito devono essere prestati i quattro anni
continuativi di insegnamento va, in conseguenza, necessariamente
raccordato alla data di entrata in vigore della legge n. 186/2993. In
tal senso, si è correttamente determinata – nel caso di specie –
l’Amministrazione, in sede di adozione del bando di concorso
pubblicato il 24.07.2003 e, a tal fine, ha fatto riferimento al
periodo di insegnamento che va dall’anno scolastico 1993/1994
all’anno scolastico 2002/2003.

Sentenza 25 luglio 2007, n.6914

Il responsabile del procedimento, in presenza di
un’autodichiarazione relativa al possesso di un titolo, di fronte al
dubbio sull’effettivo possesso, sulla data di conseguimento, o sulla
validità stessa del titolo dichiarato, deve procedere
all’integrazione documentale prevista dall’art. 6 lett. b della L.
n. 241/1990. La giurisprudenza ha infatti ribadito il principio
secondo cui, in assenza di specifiche previsioni normative, nelle
procedure concorsuali ad impieghi pubblici, le attestazioni di status
o di qualità prive delle prescritte formalità devono ritenersi
regolarizzabili ogni qualvolta sussista l’esigenza di accordare
prevalenza all’accertamento dell’effettivo possesso di un titolo
tempestivamente prodotto. Siffatto modo di procedere, ferma restando
l’immodificabilità sostanziale del contenuto del documento, non lede
in alcun modo il principio di imparzialità ma, al contrario, ne
rappresenta un’applicazione equa e ragionevole (nel caso di specie,
veniva accolto il ricorso di un’insegnante di religione il cui
“Diploma di Specializzazione in Scienze Religiose” non era stato
valutato dall’Amministrazione sull’erroneo presupposto che
l’interessata avesse prodotto solo il certificato di iscrizione e di
frequenza al secondo anno, concludendo quindi per la non
documentazione dello stesso ai fini del conferimento del punteggio)

Sentenza 25 giugno 2007, n.6842

Se, da un lato, le norme concordatarie hanno affidato in via esclusiva
al giudizio dei competenti organi ecclesiastici la dichiarazione di
idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
statali (di tal che il giudice italiano non può censurare “ex se”
l’atto dichiarativo relativo, che deve essere qualificato come atto
“endoprocedimentale” finalizzato alla nomina, che resta invece di
competenza dell’autorità scolastica italiana), dall’altro,
l’esercizio del potere di emettere il giudizio d’idoneità non può
essere sottratto – affinché possa costituire valido presupposto per
la legittimità dell’atto di ammissione od esclusione da una procedura
concorsuale – ad un riscontro del corretto esercizio del potere
secondo criteri di ragionevolezza e di non arbitrarietà.

Sentenza 24 maggio 2007, n.795

L’articolo 2 del bando di concorso per esami e titoli a posti di
insegnante di religione cattolica, approvato in data 2 febbraio 2004
con decreto del Direttore Generale del Dipartimento per
l’Istruzione, prevede che – per la determinazione del periodo utile
ai fini della ammissione – “il servizio è considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se
sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale. Il servizio è utile anche se
prestato in ordini dei gradi diversi purché con il possesso dei
titoli o in condizioni personali prescritti e per un orario mediamente
non inferiore, nel quadriennio continuativo, alla metà di quello
d’obbligo”. La norma del bando di concorso non può, dunque, che
essere interpretata nel senso che è necessario che il candidato
possegga entrambi i requisiti ivi stabiliti, ossia abbia prestato
servizio continuativamente, nel quadriennio di interesse, per almeno
180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale e “per un orario mediamente non
inferiore alla metà di quello d’obbligo”. (Nel caso di specie, il
ricorrente aveva prestato, invece, solo 93 giorni di servizio, anche
se con un orario mediamente pari a 18 ore settimanali).

Sentenza 24 novembre 2005

Il decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola, del 2
febbraio 2004, d’indizione del concorso riservato, per esami e
titoli, a posti d’insegnanti di religione cattolica compresi
nell’ambito territoriale delle singole diocesi nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado, all’art. 2, co. 1 ed all. 5,
non prevede l’attribuzione di alcun punteggio per titoli di servizio
in relazione all’insegnamento prestato nelle scuole legalmente
riconosciute. Tale esclusione, testuale ed inequivocabile, è stata
riconosciuta legittima dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato
(cfr. sentenza, Sez. VI, n. 831 del 21 maggio 1994) secondo cui:
“Agli effetti del riconoscimento dell’anzianità di servizio,
l’insegnamento nelle scuole legalmente riconosciute non può essere
equiparato a quello svolto nelle scuole statali pareggiate o
parificate”. Al riguardo, deve pertanto ritenersi manifestamente
infondata la questione d’illegittimità costituzionale della
normativa citata, nella parte in cui prevede un diverso trattamento,
ai fini della valutazione del servizio prestato, tra l’insegnamento
prestato presso le scuole legalmente riconosciute e l’insegnamento
prestato presso le scuole statali e paritarie, in ragione della
discrezionalità del legislatore in materia. Nè le sopra esposte
conclusioni possono essere revocate in dubbio, sulla base della
considerazione che la decisione se prestare servizio presso scuole
private ovvero presso scuole statali, risulta di competenza
dell’Ordinario Diocesano. Tale designazione infatti non può rilevare
ai fini della valutazione del servizio stesso, rispetto alla quale –
come detto – il legislatore rimane libero di determinarsi
discrezionalmente. Le suddette particolari modalità di designazione
non costituiscono, dunque, una ragione sufficiente per discriminare,
all’interno della categoria dei docenti che hanno prestato servizio
presso scuole legalmente riconosciute, gli insegnanti di religione
cattolica da quelli d’ogni altra disciplina.

Sentenza 16 agosto 2005

Il mancato arrotondamento per eccesso (nel caso di specie, da 8.25 a
9) della media delle ore di insegnamento settimanali richieste, nel
periodo continuativo di servizio svolto, per un orario non inferiore
alla metà di quello d’obbligo, quale requisito per la
partecipazione a concorso riservato per esami e titoli a posti di
insegnante di religione cattolica, non costituisce violazione del
principio di equità, considerato che l’applicazione di tale
arrotondamento risulterebbe inevitabilmente discriminatoria nei
riguardi degli altri candidati.