Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 gennaio 2007, n.188

Le graduatorie generali di merito relative al concorso riservato, per
esami e titoli, per insegnanti di religione cattolica, nella scuola
dell’infanzia ed elementare, indetto con D.D.G. del 02 febbraio
2004, sono distinte – ex art. 9 – per diocesi presenti nel territorio
regionale, dal momento che la partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 186/2003, è stata prevista su posti di
insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale
delle diocesi di ciascuna regione .

Sentenza 24 febbraio 2005, n.1135

T.A.R. Puglia. Seconda sezione. Sentenza 24 febbraio 2005, n. 1135: “Valutazione dei titoli di qualificazione professionale nel concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica bandito con D.D.G.M. MIUR 2/2/04 in attuazione della L. 186/03”. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis.: 1135/05 Registro Generale: 254/2005 nelle persone dei Signori: […]

Sentenza 14 luglio 1999, n.343

Alla luce della giurisprudenza amministrativa più liberale (aperta
all’ammissione alla sessione riservata, per l’immissione in ruolo,
anche di personale già precario su posti di classe di concorso
diversa da quella per cui si partecipa), la condizione dei docenti di
religione rispetto a quella di altri insegnanti, è diversa perché la
relativa prestazione è avvenuta sulla base di profili di
qualificazione professionale non costituenti titolo di accesso ad
altri insegnamenti; pertanto, non contrastano con gli art. 3 comma 1 e
97 comma 1 cost. gli art. 2 e 11 d.l. 6 novembre 1989 n. 357,
convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417, nella
parte in cui, ai fini del reclutamento in ruolo, con concorso per
titoli, dei professori precari, non assimilano al restante personale
gli insegnanti di religione.

Sentenza 10 novembre 2003, n.200400987

Tar Lazio. Sez. III bis. Sentenza 10 novembre 2003, n. 200400987. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE III BIS composto dai Magistrati: Saverio CORASANITI – PRESIDENTE Eduardo PUGLIESE – CONSIGLIERE Antonio VINCIGUERRA – CONSIGLIERE rel.est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso […]

Ordinanza 26 luglio 1995, n.186

Giusta la natura individuale del diritto alla salute, spetta in via
esclusiva al paziente o ai suoi familiari la valutazione circa
l’opportunità di un intervento chirurgico con alte probabilità di
esito infausto, quali che siano le motivazioni della scelta.
Correlativamente, non può configurarsi, quanto meno nella detta
ipotesi, un dovere di attivarsi a tutela della salute altrui a carico
degli esercenti la professione sanitaria che ricevano il rifiuto
all’intervento da parte del congiunto legittimato ad assumere la
decisione in luogo del paziente.

Sentenza 07 gennaio 1995, n.14

A seguito dell’Accordo del 18 febbraio 1984 (Legge n. 121/85) è
venuta meno la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica in materia
di nullità del matrimonio, con la conseguenza che per tali
controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la
giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono secondo il criterio
della prevenzione. Tale criterio, tuttavia, se trova fondamento
testuale nella normativa in tema di delibazione, non riceve analogo
sostegno nel caso di cognizione diretta del giudice italiano;
pertanto, in via di principio, non può essere esclusa la
giurisdizione dello Stato neppure dalla pendenza davanti ad un giudice
straniero della medesima causa o di altra con questa connessa alla
stregua di quanto dispone l’art. 3 c.p.c. Venuta meno la
giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici per le cause di
nullità del matrimonio concordatario, la parte interessata, nel
proporre tale domanda davanti al giudice italiano, potrà
elettivamente dedurre in via alternativa o cumulativa l’applicazione
delle norme che disciplinano la validità del vincolo matrimoniale
alla stregua dell’uno o dell’altro ordinamento, con il limite, per
quanto riguarda l’ordinamento canonico, derivante dal disposto
dell’art. 31 disp. prel. c.c. Deve essere dichiarata la nullità del
matrimonio canonico con effetti civili a norma dell’art. 122, 2º e
3º comma, punto 1, c.c., nel caso in cui sia accertato che il
consenso di una delle parti è stato prestato per effetto di errore
essenziale sull’impotenza coeundi dell’altra parte, conosciuta
soltanto dopo la celebrazione del matrimonio.