Sentenza 11 aprile 2005, n.3687
Il possesso del titolo di studio di “Baccalaureato in Sacra
Teologia”, riconosciuto quale diploma universitario in “Sacra
Teologia” dall’ordinamento italiano, per effetto della L. n.
121/85 e del D.P.R. n. 175/94, giusto scambio di note tra l’Italia e
la Santa Sede del 25.1.1994, non comporta che sia stata
automaticamente sancita anche una equipollenza dello stesso con
diplomi di laurea in altre discipline, prescritti come necessari e
sufficienti per la partecipazione a concorso pubblico per titoli ed
esami. Al riguardo, occorre infatti un atto di riconoscimento
generale, che stabilisca detta equipollenza mediante legge o decreto
ministeriale. Nè quest’ultima può ritenersi sussistente solo in
forza di parere espresso dal C.U.N. in un caso analogo, posto che
detto organo elettivo di rappresentanza delle autonomie universitarie
nient’altro rappresenta che un sia pure autorevole orientamento,
indirizzato al Ministro su molte questioni relative ai settori
scientifico disciplinari ed agli atenei, ivi comprese quelle inerenti
alla equipollenza dei titoli culturali accademici.