Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 marzo 1994, n.3261

L’uso delle campane, regolamentato dagli organi diocesani locali,
deve svolgersi nei limiti dell’attività connessa al culto per
rientrare nell’attività tutelata dall’accordo tra Stato e Chiesa
cattolica. La stipula del Concordato non ha infatti comportato una
rinuncia tacita da parte dello Stato alla tutela di beni giuridici
primari, quali il diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost. Ne
consegue che on può invocarsi l’applicazione dell’art. 2 tra
Stato e Santa Sede approvato con L. n. 121/1985 né l’applicazione
di regolamenti ecclesiastici locali qualora le campane siano
utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all’esercizio del
culto. (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso sentenza di
condanna di un parroco per la contravvenzione di cui all’art. 659
c.p. per aver fatto funzionare i rintocchi delle campane con orologio
elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d’ora, con rumori
eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguentemente disturbo
al riposo e alle occupazioni delle persone). Ricorrono gli estremi
della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un
concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale
tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri
oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono
nell’ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che
non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per
accertare l’intensità del suono, allorché il giudice, basandosi su
altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il
convincimento – esplicitato con motivazione indenne da vizi logici –
che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni
fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale
tollerabilità. (Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un
parroco, condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane
della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte
ogni quarto d’ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza
acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle
persone).

Accordo 29 ottobre 1993

Accordo tra la Santa Sede e il Land Niedersachsen a modifica del Concordato del 26 febbraio 1965. Firmato il 29 ottobre 1993. Pubblicato in AAS 87 (1995), pp. 556-559. Fra la Santa Sede, rappresentata dal suo plenipotenziario, sua eccellenza monsignor dott. Lajos Kada, arcivescovo titolare di Tibica, nunzio apostolico nella Repubblica Federale di Germania, e […]