Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 febbraio 1978, n.16

Corte Costituzionale. Sentenza 7 febbraio 1978, n. 16: “Inammissibilità del referendum abrogativo dell’art. 1 della legge n. 810/1929, limitatamente agli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato e all’intero contenuto del Concordato”. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori Giudici: Prof. Paolo ROSSI, Presidente Dott. Luigi OGGIONI Avv. Leonetto AMADEI Prof. Edoardo VOLTERRA Prof. Guido […]

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 257 del 4 novembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 175) (omissis) Capo […]

Sentenza 18 aprile 2005, n.168

Venuto meno con la modifica del Concordato lateranense il principio
secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato,
il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla
religione cattolica determina una «inammissibile discriminazione»
nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione degli
artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che
sanciscono, rispettivamente, i principî dell’eguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e
dell’eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge.

Sentenza 12 maggio 1993, n.5418

Con le modifiche apportate al Concordato tra lo Stato italiano e la
Santa Sede, mediante l’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e
per effetto dell’art. 7 L. 25 marzo 1985 n. 121 di ratifica ed
esecuzione, è stata soppressa ogni ingerenza dello Stato italiano
nell’amministrazione dei beni appartenenti agli Enti ecclesiastici,
soggetta ormai esclusivamente ai controlli previsti dal diritto
canonico, salva l’applicazione delle disposizioni della legge
italiana sugli acquisti delle persone giuridiche (art. 17 delle norme
approvate dalla Commissione paritetica ratificate con L. 20 maggio
1985 n. 206), e sono quindi venute meno, con effetto immediato, le
disposizioni relative al controllo dello Stato sugli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione dei patrimoni beneficiati (ora
soppressi, per effetto dell’art. 28 L. 20 maggio 1985, n. 222) già
previsto dall’art. 30 del Concordato del 1929 e dagli artt. 12 e 13
L. 27 maggio 1929 n. 848 e 23 e segg. R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262,
con la conseguenza che anche la validità dei contratti in corso deve
essere accertata secondo le nuove disposizioni (ius superveniens)
quando, trattandosi di giudizio pendente, non si sia formato giudicato
sul punto.

Accordo 18 febbraio 1984

INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAM CONVENTIONES ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE Firmato il 18 febbraio 1984 Pubblicato in AAS 77 (1985), pp. 521-546 LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni […]