Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 settembre 2007, n.153

L’art. 111, comma 1, lett. e) della legge provinciale Trento n. 22/91
dispone che il contributo di concessione edilizia non è dovuto “…
per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le
strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli
interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti…”. L’applicazione del beneficio
dell’esenzione richiede la sussistenza di due presupposti, uno
oggettivo e l’altro soggettivo. Il requisito oggettivo implica che il
manufatto oggetto di concessione edilizia sia ascrivibile alla
categoria delle opere pubbliche o di interesse generale e dunque
idonee a soddisfare esigenze della collettività; il legislatore
provinciale annovera espressamente tra esse anche le strutture di
carattere religioso.Il tema del contendere è pertanto circoscritto
all’individuazione del ricorso o meno del requisito soggettivo, il
quale implica che le opere di interesse pubblico siano realizzate da
parte degli “enti istituzionalmente competenti”. Nel caso di specie,
deve tuttavia ritenersi che l’espressione “struttura di carattere
religioso” utilizzata dal legislatore provinciale abbia portata
generale ed implichi un riferimento a ipotesi più ampie dello
specifico caso degli edifici di culto, quali possono essere,
tradizionalmente, quelle delle scuole o degli ospedali. In
particolare, non osta all’esenzione l’eventualità che l’accesso della
collettività sia subordinato al pagamento di una retta (di frequenza
o di degenza, per tornare agli esempi delle scuole e degli ospedali),
purchè sia escluso lo scopo di lucro.

Sentenza 22 gennaio 2009, n.985

La costruzione di un edificio non destinato all’esercizio del culto,
bensì finalizzato ad ospitare la sede di una associazione religiosa,
non può ritenersi rientrante tra le opere di urbanizzazione
secondaria, per le quali è prevista l’esenzione dal pagamento dei
contributi concessori (nel caso di specie, la costruzione della sede
della Associazione dei Testimoni di Geova, non essendo qualificabile
quale luogo di culto o edificio religioso, veniva assoggettata dal
Comune al pagamento degli oneri concessori).

Sentenza 15 maggio 2008, n.172

E’ legittimo il diniego dell’Amministrazione comunale alla
realizzazione di una “cappelletta votiva” su di un’area destinata a
verde agricolo. Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto
infondata la doglianza della ricorrente secondo cui la destinazione a
verde agricolo di un’area non costituirebbe valido motivo per
impedire la realizzazione di un edificio di culto che, quale opera di
“infrastrutturazione secondaria” risponderebbe ad un interesse
pubblico primario dell’Amministrazione comunale, pertanto non
assoggettato, né subordinato alle destinazioni urbanistiche impresse
dal piano regolatore generale.

Sentenza 19 dicembre 1992, n.558

É legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione comunale
neghi il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di
un fabbricato ad uso di civile abitazione su terreno di proprietà del
monastero richiedente che sia stato autorizzato all’acquisto del
predetto terreno con decreto contenente la previsione della
destinazione dell’immobile a fini esclusivi di culto e religione.