Sentenza 06 settembre 2007, n.153
L’art. 111, comma 1, lett. e) della legge provinciale Trento n. 22/91
dispone che il contributo di concessione edilizia non è dovuto “…
per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le
strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli
interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti…”. L’applicazione del beneficio
dell’esenzione richiede la sussistenza di due presupposti, uno
oggettivo e l’altro soggettivo. Il requisito oggettivo implica che il
manufatto oggetto di concessione edilizia sia ascrivibile alla
categoria delle opere pubbliche o di interesse generale e dunque
idonee a soddisfare esigenze della collettività; il legislatore
provinciale annovera espressamente tra esse anche le strutture di
carattere religioso.Il tema del contendere è pertanto circoscritto
all’individuazione del ricorso o meno del requisito soggettivo, il
quale implica che le opere di interesse pubblico siano realizzate da
parte degli “enti istituzionalmente competenti”. Nel caso di specie,
deve tuttavia ritenersi che l’espressione “struttura di carattere
religioso” utilizzata dal legislatore provinciale abbia portata
generale ed implichi un riferimento a ipotesi più ampie dello
specifico caso degli edifici di culto, quali possono essere,
tradizionalmente, quelle delle scuole o degli ospedali. In
particolare, non osta all’esenzione l’eventualità che l’accesso della
collettività sia subordinato al pagamento di una retta (di frequenza
o di degenza, per tornare agli esempi delle scuole e degli ospedali),
purchè sia escluso lo scopo di lucro.