Sentenza 11 maggio 2009, n.1074
Il nascituro o concepito risulta dotato di autonoma soggettività
giuridica perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi
personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla
salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla
reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali
l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2° comma,
c.c. è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in
giudizio a fini risarcitori. Deve affermarsi, quindi, stante la
soggettività giuridica del nascituro sul piano personale, quale
concepito, il suo diritto a nascere sano ed il corrispondente obbligo
dei sanitari di risarcirlo per mancata osservanza sia del dovere di
una corretta informazione (ai fini del consenso informato) in ordine
alla terapia prescritta alla madre (e ciò in quanto il rapporto
instaurato dalla madre con i sanitari produce effetti protettivi nei
confronti del nascituro), sia del dovere di somministrare farmaci non
dannosi per il nascituro stesso. Non avrebbe invece quest’ultimo
avuto diritto al risarcimento qualora il consenso informato
necessitasse ai fini dell’interruzione di gravidanza (e non della
mera prescrizione di farmaci), stante nel nostro ordinamento la non
configurabilità del “diritto a non nascere se non sano”.