Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 gennaio 2015

L’ampiezza del sindacato del giudice statale sui provvedimenti
di espulsione adottati all’interno di un gruppo confessionale si
riduce al vaglio del rispetto dei diritti fondamenali concretamente
offerti e, segnatamente, del diritto di difesa, inteso nel suo nucleo
essenziale di sostanziale possibilità di contraddire
all’interno del procedimento di espulsione. Ciò in
quanto nell’ordinamento giuridico italiano la potestà
sanzionatoria e disciplinare di tali gruppi trova una sua propria
fonte (in luogo di quella comune prevista dal codice civile per gli
enti associativi), da una parte, dal combinato disposto costituzionale
di cui agli artt. 7, I° co. e 8, II° co.; e dall’altra
parte, dalla giurisprudenza della Consulta, che ha ribadito nel tempo
la forza e la cogenza di tali precetti, mettendo a fuoco il ruolo
limite costituito dai “principi supremi”
dell’ordinamento statuale. Ne deriva, quindi, secondo il
Tribunale adito, che l’espulsione del singolo adepto a seguito
dell’esplicarsi di quella autonoma potestà organizzativa,
che comprende l’irrogazione di sanzioni, possa essere sindacata
e dichiarata illegittima unicamente laddove questi riscontri la chiara
ed effettiva lesività in concreto dei diritti fondamentali
della persona garantiti dalla Costituzione (art. 2) –
all’esterno e – all’interno delle formazioni
sociali; ossia quando, sulla base dei documenti e delle allegazioni di
causa offerti allo scrutinio giudiziale, si appalesi l’effettiva
attitudine dell’espulsione a recare un danno ingiusto in spregio
ai beni costituzionalmente presidiati (ad es. con modalità tali
da ledere il prestigio, l’onore e la dignità del soggetto
espulso).

Ordinanza 06 gennaio 2014

La presente ordinanza trae origine da una causa promossa dalla
Protestant Episcopal Church in the Diocese of South Carolina contro
l’Episcopal Church in South Carolina e l’Episcopal Church
in the United States of America. L’attrice Protestant Episcopal
Church in the Diocese of South Carolina costituisce uno scisma dalla
Chiesa episcopale statunitense e, successivamente ad esso, ha
continuato ad utilizzare la medesima proprietà intellettuale
(nomi, marchi, loghi, etc.) della comunità da cui si è
separata. Allo scopo di chiarire la titolarità di essa, ha
evocato in giudizio, oltre all’Episcopal Church in the United
States of America, l’Episcopal Church in South Carolina (quale
unica comunità episcopale della Carolina del Sud riconosciuta
dalla Chiesa episcopale statunitense), allo scopo di vedere accertato
che la titolarità della proprietà intellettuale
litigiosa va riconosciuta alla Chiesa scismatica e la conseguente
inibizione dell’Episcopal Church in South Carolina all’uso
di detta proprietà intellettuale. Le Chiese convenute in
giudizio hanno chiamato in causa la Church Insurance Company of
Vermont, chiedendo che la stessa le tenga manlevate ed indenni dalle
domande della Chiesa scismatica, in forza di un contratto di
assicurazione per la responsabilità derivante da danni
cagionati dalla loro attività pubblicitaria (nella quale
sarebbe stata utilizzata la proprietà intellettuale per cui
è causa). L’ordinanza ha rigettato le eccezioni della
Church Insurance Company of Vermont, che intendeva negare la copertura
assicurativa, disponendo che la stessa debba garantire la convenuta
Episcopal Church in South Carolina dalla domanda promossa dalla
scismatica Protestant Episcopal Church in the Diocese of South
Carolina.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento e la stesura del relativo Abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Sentenza 18 dicembre 2009, n.26657

Un immobile destinato ad abitazione dei membri di ordine religioso
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è da ritenersi esente da
ICI ai sensi dell’_art. 7, comma 1, lett. i)
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732ART8],
del D.Lgs. n. 504/1992
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732]_,
essendo incontestato che primo ed essenziale scopo di un ordine
religioso è la formazione di comunità in cui si esercita la vita
associativa quale presupposto per la formazione religiosa, la
catechesi, la elevazione spirituale dei membri e la preghiera in
comune e che dunque tale finalità rientri tra quelle di religione e
di culto.

Sentenza 05 luglio 1971

E’ da escludere che nel corso dell’assemblea, indetta la sera del
4 gennaio 1969 nella chiesa parrocchiale del rione Isolotto di
Firenze, i sacerdoti e i laici intervenuti durante il dibattito
istigassero i presenti al reato di impedire, la mattina successiva, la
celebrazione delle messe nella loro chiesa da parte del delegato
arcivescovile.

Sentenza 07 febbraio 2007, n.5012

E’ punibile penalmente la condotta di colui che abbia posto in essere
una situazione apparente, contraria a quella reale, consistente in
realtà nel gestire una setta religiosa, priva di qualsiasi
legittimazione ecclesiastica ufficiale, con modalità idonee a trarre
in errore le vittime sulla reale natura dell’associazione (nel caso di
specie, il ricorrente non perseguiva, nella gestione della comunità,
alcuna finalità di natura spirituale o caritatevole, ma interessi di
carattere patrimoniale facendo propri i vantaggi conseguibili dalle
vittime indotte, con insistenti pressioni, a prestazioni di servizi e
di opere, all’interno e all’esterno della sede della comunità, senza
essere retribuite ovvero a compiere atti di disposizione patrimoniale
in suo favore senza il corrispettivo del prezzo).

Regio decreto 04 marzo 1999

“Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l’Exécutif des Musulmans de Belgique”, 4 marzo 1999. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l’article 19bis, y inséré par la loi du 19 juillet 1974, […]

Regio decreto 03 maggio 1999

“Arrêté royal portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique”, 3 maggio 1999. RAPPORT AU ROI Sire, Le 13 décembre 1998, des élections en vue de composer un organe représentatif pour le culte islamique ont été organisées. Cet organe représentatif sera à l’avenir l’interlocuteur des autorités, tant au niveau fédéral, en ce qui concerne le […]

Costituzione 18 aprile 1999

Costituzione federale della Svizzera, 18 aprile 1999. Preambolo In nome di Dio Onnipotente, Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, (omissis) si sono dati la presente Costituzione: (omissis) Art.3 Federalismo I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti […]