Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 febbraio 2006, n.2412

L’art. 33, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, come
modificato dall’art. 2, comma 5, L. 2 aprile 2001, n. 136, stabilisce
che «sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26
settembre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in
vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti
religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese
stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non
si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati».
Pertanto, tenuto conto della chiara applicazione retroattiva della
norma citata per espressa scelta del legislatore e della circostanza
che la Comunità Ebraica di Roma costituisce un ente religioso
riconosciuto in base all’art. 18, comma 3, della legge n. 101/1989,
deve ritenersi che spetti a quest’ultima l’esenzione dall’INVIM
periodica (e quindi anche dal l’INVIM straordinaria, la quale, per
esplicita disposizione dell’art. 1, comma 2, non 6 dovuta dai soggetti
esenti dall’INVIM periodica) a far tempo dall’entrata in vigore del
D.P.R. n. 643/1972.

Protocollo di intesa 08 giugno 2005

Protocollo di Intesa tra la Regione Sicilia e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 8 giugno 2005. La Regione siciliana, nella persona del Presidente, On. Dott Salvatore Cuffaro, con sede in Palazzo D’Orleans — Piazza Indipendenza – Palermo, e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.), con sede in Lungotevere Sanzio 9 – Roma, rappresentata dal Presidente, […]

Sentenza 15 maggio 1998, n.465

I rapporti di lavoro con le Comunità ebraiche italiane, instaurati
precedentemente alla legge di recepimento dell’Intesa del 1989 e
successivamente proseguiti, sono qualificabili come rapporti di
diritto privato; la natura di persone giuridiche private di dette
Comunità emerge,infatti, dalla legge Legge n. 101 del 1989 e dalla
successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 259 del 25 maggio
1990, la quale – in particolare – ha dichiarato l’illegittimità delle
norme del R.D. n. 1731 del 1930, attributive della natura di ente
pubblico non economico alle Comunità ebraiche italiane. Da ciò
consegue l’obbligo per queste ultime, relativamente ai rapporti di
lavoro subordinato in atto, quand’anche sorti precedentemente alla
suddetta intesa, di provvedere al versamento dei contributi al fondo
di previdenza dei lavoratori dipendenti.

Decreto ministeriale 15 gennaio 2004

Ministero dell’Interno. Decreto 15 gennaio 2004: “Rideterminazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2004”. (da “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” n. 34 dell’11 febbraio 2004) IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 2003, con il quale è stato determinato il calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2004; Vista […]

Provvedimento 17 settembre 1994, n.323

Gli immobili appartenenti alle comunità ebraiche sono esenti
dall’imposta decennale sull’incremento di valore degli immobili
allorché risultino vincolati, anche indirettamente, a fini religiosi
e di culto.