Sentenza 03 febbraio 2006, n.2412
L’art. 33, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, come
modificato dall’art. 2, comma 5, L. 2 aprile 2001, n. 136, stabilisce
che «sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26
settembre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in
vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti
religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese
stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non
si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati».
Pertanto, tenuto conto della chiara applicazione retroattiva della
norma citata per espressa scelta del legislatore e della circostanza
che la Comunità Ebraica di Roma costituisce un ente religioso
riconosciuto in base all’art. 18, comma 3, della legge n. 101/1989,
deve ritenersi che spetti a quest’ultima l’esenzione dall’INVIM
periodica (e quindi anche dal l’INVIM straordinaria, la quale, per
esplicita disposizione dell’art. 1, comma 2, non 6 dovuta dai soggetti
esenti dall’INVIM periodica) a far tempo dall’entrata in vigore del
D.P.R. n. 643/1972.