Sentenza 01 luglio 2003, n.16435
In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, la
nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in
senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di
lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore
ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il
suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa
sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi
prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che
aveva escluso il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dalla
Comunità ebraica di Venezia nella gestione di una casa di riposo,
assumendo apoditticamente che la qualifica imprenditoriale è
incompatibile con la funzione socio – assistenziale svolta dalla
Comunità ebraica).