Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 luglio 2003, n.16435

In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, la
nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in
senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di
lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore
ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il
suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa
sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi
prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che
aveva escluso il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dalla
Comunità ebraica di Venezia nella gestione di una casa di riposo,
assumendo apoditticamente che la qualifica imprenditoriale è
incompatibile con la funzione socio – assistenziale svolta dalla
Comunità ebraica).

Legge regionale 19 gennaio 2001, n.3

Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3: “Norme per l’istituzione ed il funzionamento del dipartimento regionale di genetica”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Liguria” n. 2 del 31 gennaio 2001) (Omissis) Art. 5 (Comitato etico) 1. Per i problemi etici connessi alle attività svolte dal Dipartimento di genetica è istituito un Comitato etico con il […]

Sentenza 17 luglio 1998, n.268

E’ illegittimo l’art. 8, della legge 10 marzo 1955, n. 96,
concernente “Provvidenze a favore dei perseguitati politici
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti” – nel testo
sostituito prima dall’art. 4, della legge 8 novembre 1956, n. 1317 e
poi dall’art. 4, della legge 22 dicembre 1980, n. 932 – nella parte in
cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le
domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia
parte anche un rappresentante dell’Unione delle Comunità ebraiche
italiane; detta disposizione, infatti, contrasta con l’art. 3 della
Costituzione laddove non prevede, così determinando una
ingiustificata disparità di trattamento, che della commissione in
questione faccia parte anche un esponente della Comunità ebraica,
perché concorra ad esprimere per i perseguitati razziali –
analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici con la
partecipazione di rappresentanti della loro Associazione – le
complesse valutazioni richieste dalla stessa legge per il
riconoscimento della condizione di perseguitato e per la concessione
dei relativi benefici.

Contratto collettivo 17 maggio 2004

Agenzia per la rappresentanaza negoziale della Pubblica Amministrazione. “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003”, del 17 maggio 2004. (da Supplemento Ordinario n. 109 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 138 del 15 giugno 2004) […]

Sentenza 25 marzo 2003, n.8/SSRR/QM

L’art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, come modificato
dall’art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, prevede la
concessione, in favore dei cittadini italiani che siano stati
perseguitati, nelle circostanze di cui all’art. 1, della legge 10
marzo 1955, n. 96 (sottoposizione “ad atti di violenza ad opera di
persone al servizio dello Stato”), di un assegno vitalizio di
benemerenza, reversibile ai familiari superstiti, pari al trattamento
minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. Al riguardo, va precisato come il concetto di violenza,
preso in considerazione dalla menzionata disposizione, debba
necessariamente comprendere anche l’applicazione delle misure
discriminatorie poste in essere in esecuzione delle cc.dd. “leggi
razziali”. Ciascuno dei singoli provvedimenti amministrativi di
attuazione di detta normativa va, infatti, considerato come
un’offesa ai valori fondamentali dell’individuo e l’espressione
della violazione del diritto naturale, degli appartenenti alla
minoranza ebraica, alla propria identità socio-culturale. Pertanto,
le misura concrete di attuazione della normativa antisemita (quali,
nel caso si specie, l’espulsione di una alunna da una scuola
pubblica) debbono ritenersi idonee – sebbene non espressamente
menzionate dalla normativa sopra citata – a concretizzare una
specifica azione lesiva proveniente dell’apparato statale e diretta
a ledere la persona nei suoi diritti inviolabili, con conseguente
possibilità per la stessa di beneficiare della disciplina di
benemerenza in esame.

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 26 novembre 2002

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2002: “Istituzione della Commissione per il recupero del patrimonio bibliografico della Comunità ebraica di Roma, razziato nel 1943”. Art. 1 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione con l’incarico di promuovere una ricerca approfondita al fine di ricostruire le vicende […]

Sentenza 19 giugno 1997, n.235

Le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti delle
discipline bilaterali dei rapporti dello Stato con le confessioni
religiose – espressioni di un sistema di relazioni che tende ad
assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle
complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto
della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di
tutte – possono rappresentare, e nella specie rappresentano, quelle
diversità di situazioni che giustificano, entro il limite della
ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilaterale
dello Stato. Differenze destinate naturalmente a ricomporsi tutte le
volte in cui le norme di matrice pattizia vengano ad assumere, per
volontà delle parti, analoghi contenuti.