Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 23 settembre 2014

L’attività di tenuta dei registri dello stato
civile costituisce prerogativa statale, svolta in via delegata dal
Sindaco secondo il DPR n. 396/2000. In questo senso, dunque, persiste
un potere di “sovraordinazione” dell’amministrazione
dello Stato rispetto alla attività svolta dal Sindaco in tale
materia, così come previsto dall’art. 9 del decreto
citato. Nel caso di specie (avente ad oggetto il diniego
dell’ufficiale di stato civile a trascrivere l’atto di
matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso,
conclusosi con un provvedimento del Tribunale adito recante
l’ordine di trascrizione) il ricorso è stato invece
indirizzato al Comune, sia pure nella persona del Sindaco, così
pretermettendo dalla controversia quella parte necessaria che è
l’autorità statale ovvero il Sindaco nella sua veste di
delegato governativo. Ciò impone dunque la rimessione della
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. [La
redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani – Università degli Studi di Milano]

In OLIR.it.
Tribunale
di Grosseto. Ordinanza 9 aprile 2014
: "Trascrizione nei
registri dello stato civile di matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso".

Sentenza 04 novembre 1994

In assenza di un’associazione di culto o di atti amministrativi che
dispongano diversamente gli edifici di culto e le loro pertinenze sono
nella disponibilità dei fedeli e dei ministri di culto. Per tanto il
diritto di visita dei beni d’interesse artistico siti in una chiesa
monumentale, pur essendo legislativamente previsto, va regolamentato
d’accordo con il sacerdote incaricato dell’officiatura della
chiesa, sicché la delibera consiliare di un comune, volta a
disciplinare tale diritto, senza avere previamente ottenuto il
consenso del ministro di culto, è illegittima.

Parere 29 novembre 1995, n.3218

Deve ritenersi viziato di illegittimità il decreto ministeriale che
autorizza il perfezionamento della cessione della proprietà di un
immobile appartenente al Fondo edifici di culto ad un Comune, con il
vincolo di mantenerne inalterata la pregressa destinazione a sede di
altro ente pubblico cui affidarlo in regime di locazione a tempo
indeterminato, dovendosi ritenere consentita una tale forma di
cessione soltanto nel caso in cui l’immobile entri nel patrimonio
del Comune come bene strumentale per l’attività istituzionale
propria del Comune stesso e non come bene redditizio, dato in
locazione ad un soggetto terzo. Nel caso di specie, non potendo il
Fondo edifici di culto essere depauperato, senza che ricorrano i
presupposti di legge, della proprietà di un immobile che, allo stato,
gli assicura una considerevole rendita utile per i propri fini
istituzionali, si ravvisa un interesse pubblico specifico, attuale e
concreto perché l’Amministrazione annulli in via di autotutela
l’atto di autorizzazione della cessione del bene.