Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 marzo 2010, n.264

L’art. 5, comma 5 del d. lgs n. 490/99 stabilisce espressamente che
i “beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che
appartengono ai soggetti indicati al comma 1 (tra cui rientrano, per
tabulas, anche le persone giuridiche private senza fini di lucro) sono
comunque sottoposti alle disposizioni” di tale “Titolo anche se non
risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1
e 2”. Tra tali beni può dunque venire considerata anche una ex
chiesa appartenente ad una Arcidiocesi, poiche quest’ultima – in
quanto ente ecclesiastico – ha la natura di persona giuridica privata
senza fini di lucro. Ne consegue che – come previsto espressamente
dal citato comma 5 – la sottomissione del bene de quo al regime di
tutela delineato dalla legge non può essere ancorata al suo
inserimento, a titolo originario o di completamento, nell’apposito
elenco descrittivo da presentare all’Amministrazione.
Ciò rileva anche ai fini dell’obbligo della dichiarazione
d’interesse relativa a beni non elencati. Al riguardo, stabilisce
l’art. 55 del citato d. lgs n. 490/99 che le alienazioni dei beni in
questione debbono essere soggette all’autorizzazione del Ministero
(in Sicilia del competente Assessorato). In particolare, il comma 3
del citato articolo testualmente dispone che: “È altresì soggetta
ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati
nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c)
appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro.
L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla
conservazione o al pubblico godimento dei beni”.  Infine, con
l’art. 135 viene prevista la nullità delle alienazioni compiute
senza l’osservanza delle menzionate modalità nonché la facoltà di
prelazione in capo all’Amministrazione. Pertanto, si deve
ritenere che – in corretta applicazione della menzionata normativa –
l’eventuale contratto di compravendita avente ad oggetto un bene
culturale rientrante nella categoria degli immobili sopra
indicati risulti nullo se viene posto in essere senza il rispetto
della citata procedura (nel caso di specie, non risultava richiesta
nè la prevista autorizzazione per l’alienazione della l’ex
chiesa, né era stata effettuata, nei termini, la prescritta denuncia
ex art. 58 del d. lgs n. 490/1999).

Parere 17 gennaio 2007, n.10379

La legge n. 222 del 1985, nello stabilire che “gli enti
ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento
dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti” (art. 4), ha chiarito definitivamente che gli enti della
Chiesa Cattolica, una volta ottenuto dallo Stato il riconoscimento
della personalità giuridica, non sono enti né privati né pubblici,
ma bensì “Enti di un’autonoma organizzazione confessionale, ai
quali lo Stato si è limitato a riconoscere la personalità
giuridica” (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1338 del 14
febbraio 2001). Gli enti ecclesiastici non possono quindi qualificarsi
in via generale come “persone giuridiche private senza fini di
lucro”, con conseguente applicazione degli artt. 55 del D.L.gs. n.
490/1999 e 21 del D.P.R. n. 283/2000, concernenti espressamente
l’alienazione di immobili appartenenti a persone giuridiche private
senza scopo di lucro. Nè si può giungere a diversa conclusione
invocando l’art. 6 dell’Intesa relativa alla tutela dei beni
culturali di interesse religioso (cui è stata data esecuzione con il
D.P.R. n. 571/1996), che prevede che a norma dell’art. 8 della legge
n. 1089/1939 (poi art. 19 del D.Lgs. n. 490/1999) “i provvedimenti
amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e
istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del
Ministero per i beni culturali e ambientali, previa intesa, per quel
che concerne le esigenze di culto, con l’ordinario diocesano”. Se
da un lato, infatti, tale disposizione indica come gli enti
ecclesiastici siano soggetti ai vincoli imposti dalla normativa di
tutela dei beni culturali, dall’altro, tuttavia non pare utile a
dimostrare che tali enti siano destinatari delle disposizioni
contenute nei predetti artt. 55 del D.L.gs. n. 490/1999 e 21 del
D.P.R. n. 283/2000, applicabili alla specifica categoria delle
“persone giuridiche private senza fini di lucro”. Ciò rilevato,
va tuttavia tenuto presente che l’art. 12, comma 1, della L. n.
121/1985 ha affermato il principio secondo cui “La Santa Sede e la
Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela
del patrimonio storico e artistico” ed è indubbio che l’art. 55,
comma 3, del D.Lgs. n. 490/1990, nel prevedere che
“L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno
alla conservazione o al pubblico godimento dei beni”, evidenzia le
particolari finalità di tutela per le quali l’alienazione dei beni
culturali è soggetta ad autorizzazione. Ciò implica che le due Parti
potrebbero indicare come applicabile l’onere suddetto, eliminando
così ogni perplessità derivante dalla formulazione letterale
dell’art. 55 del D.Lgs. n. 490/1990 nella parte in cui individua i
suoi destinatari.

Provvedimento 23 giugno 1993, n.2192

La natura commerciale, o meno, dell’attività di editoria, stampa e
diffusione di pubblicazioni di carattere prevalentemente religioso da
parte di un’associazione religiosa con personalità giuridica, deve
essere verificata non in relazione alla natura del soggetto, al
possesso o meno della qualità d’imprenditore ed alla ricorrenza o
meno del fine di lucro, bensì con riguardo al contenuto ed alle
circostanze oggettive dell’attività svolta e dei suoi destinatari.
A tal fine, accertata la destinazione delle pubblicazioni alla vendita
(rivelata dalla indicazione su di esse del prezzo), e che la vendita
sia rivolta prevalentemente a terzi, quali sono sia gli adepti
professanti il culto dell’associazione, sia i non adepti, ai quali
il messaggio missionario pure si dirige, è irrilevante che alla
diffusione l’associazione provveda con mezzi propri, senza ricorrere
ad una distinta organizzazione commerciale.