Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 02 aprile 1992

CONVENTIO Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti Marini Firmato il 2 aprile 1992 Pubblicato in AAS 95 (1993), pp. 324-334 LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO desiderando la Chiesa cattolica e lo Stato, nel reciproco rispetto della indipendenza e sovranità che ciascuno di essi ha nel proprio ordine, proseguire la leale […]

Sentenza 03 dicembre 1993, n.2857

La sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio religioso
celebrato a Madrid tra un cittadino italiano e una cittadina spagnola
e trascritto in Italia, non può essere dichiarata civilmente efficace
ai sensi dell’art. 8 legge n. 121/85 poiché non si tratta di
matrimonio contratto in conformità del predetto articolo e, pertanto,
non può essere riconosciuta al giudice ecclesiastico spagnolo la
competenza di cui al punto 2 lett. a) della richiamata normativa
concordataria.

Risposta a interrogazione 14 febbraio 2002, n.E-3617/01

Commissione europea. Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione all’interrogazione scritta E-3617/01, 14 febbraio 2002. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” C 160 E del 4 luglio 2002, pag. 152) Ai sensi dell’articolo 106 del trattato CE, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno […]

Ordinanza 12 marzo 1998, n.67

E’ manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell’atto
di promovimento in punto di rilevanza, la questione di legittimita’
costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 33, commi secondo e
terzo, e 117, comma primo, Cost., nei confronti della legge della
Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge
regionale 25 gennaio 1983, n. 6 “Diritto allo studio”), con la quale,
nell’ambito di un sistema pubblico integrato, in essa delineato, si
prevedono i criteri per l’assegnazione, da parte della Regione, di un
contributo finanziario (consistente nella ripartizione di un apposito
fondo) ai Comuni che abbiano attivato convenzioni finalizzate alla
qualificazione e al sostegno di scuole dell’infanzia gestite da enti,
associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro.
Nell’impugnare la legge regionale nel suo intero complesso ritenendo
le singole disposizioni della stessa “inautonome”, ma in tal modo
impedendo la scissione della formulata censura attraverso il
frazionamento di diversi possibili profili applicativi, il TAR
rimettente si e’ infatti limitato ad affermare, riguardo alla
rilevanza della eccezione di incostituzionalita’ nel processo di
provenienza, senza alcun riferimento ai relativi presupposti, che “le
norme denunciate costituiscono elemento dirimente della controversia”,
senza considerare, tra l’altro, che un’eventuale decisione di
accoglimento della Corte costituzionale avrebbe reso ‘inutiliter data’
la sentenza parziale gia’ dal TAR pronunciata, contemporaneamente alla
emissione della ordinanza di rinvio, con applicazione della legge ‘de
qua’, a tutela di un interesse legittimo fatto valere dai ricorrenti.