Sentenza 20 ottobre 1994, n.C.93.0238.F.
Pur rientrando nella competenza esclusiva dell’autorità
ecclesiastica l’adozione di un provvedimento di revoca
dall’incarico pastorale precedentemente conferito ad un sacerdote,
un’eventuale contestazione circa la procedura seguita introduce una
controversia relativa a diritti civili di competenza dei tribunali
statali, dal momento che il provvedimento di revoca comporta la
privazione del diritto del sacerdote al trattamento economico sino a
quel momento goduto.
In forza del principio di non ingerenza dello Stato
nell’organizzazione interna dei culti enunciato dall’art. 21 della
Costituzione, in presenza di un provvedimento di revoca da un incarico
pastorale adottato dall’organo della confessione nel rispetto delle
regole di competenza proprie della confessione medesima, il giudice
civile non ha il potere di apprezzare il carattere “equo” della
procedura che abbia condotto all’emanazione del suddetto
provvedimento per farne cessare tutti gli effetti ove tale
accertamento dovesse dare esito negativo.