Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 maggio 2015, n.228

Spetta solo all'Autorità giudiziaria ordinaria disporre la
cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro degli
atti di matrimonio, posto che le registrazioni dello stato civile non
possono subire variazioni se non nei limitati casi descritti e
normativamente previsti in modo espresso. L'ufficiale di stato
civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di correggere gli
errori materiali, laddove ogni rettificazione o cancellazione è
attribuita alla competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria (nel caso di specie, la trascrizione nei registri dello
stato civile di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto
all'estero).