Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 1994, n.138

U.S.A., New Jersey. Law 1994, c. 138, s. 3. New Jersey Statutes, Title: 56, Trade Names, Trade-Marks and Unfair Trade Practices Chapter 8:   Section: 56:8-63: Posting of kosher information   3. a. Any dealer who prepares, distributes, sells or exposes for sale any food represented to be kosher or kosher for Passover, shall disclose […]

Sentenza 15 giugno 2001, n.567

Al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice
ordinario oppure quella del giudice amministrativo occorre dare
rilievo decisivo alla vera natura della controversia, con riferimento
alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla
disciplina legale della materia. In partioclare, deve evidenziarsi
che, in base ai principi generali, esclusi i casi di giurisdizione
esclusiva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la
tutela dei diritti soggettivi, mentre sono devolute al giudice
amministrativo le controversie in cui si assumano lese posizioni di
interesse legittimo. Nel caso di specie l’interessata ha impugnato
la sua esclusione dalla sessione degli esami per conseguire
l’abilitazione all’insegnamento, cioè un atto finalizzato a
conseguire la possibilità di ingresso nei ruoli della P.A. in
qualità di insegnante. Tale controversia non attiene al pubblico
impiego, riservata al giudice ordinario, né alla materia dei concorsi
per l’ingresso nella P.A. oggi residuata al giudice amministrativo.
In realtà, la questione deve essere infatti compresa tra quelle che
attengono ai pubblici servizi i quali sono stati attribuiti al giudice
amministrativo in via esclusiva. Tuttavia, la stessa norma effettua
una esclusione, relativamente ai rapporti individuali di utenza con
soggetti privati; questi rapporti non possono, quindi, essere
ricondotti nell’ambito della giurisdizione esclusiva e, pertanto, la
loro giurisdizione va individuata in base ai principi che radicano il
giudizio presso il giudice amministrativo con riferimento ai principi
vigenti in tema di giurisdizione generale di legittimità. Ne consegue
che il relativo giudizio verrà assorbito nell’alveo della
giurisdizione amministrativa solo nel caso che il provvedimento della
pubblica amministrazione rientri nel novero degli atti autoritativi,
permeati della discrezionalità piena della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, la stessa norma effettua una esclusione, relativamente ai
rapporti individuali di utenza con soggetti privati; questi rapporti
non possono, quindi, essere ricondotti nell’ambito della
giurisdizione esclusiva e, pertanto, la giurisdizione di essi va
individuata in base ai principi che radicano il giudizio presso il
giudice amministrativo con riferimento ai principi vigenti in tema di
giurisdizione generale di legittimità, per cui il relativo giudizio
verrà assorbito nell’alveo della giurisdizione amministrativa solo
nel caso che il provvedimento della pubblica amministrazione rientri
nel novero degli atti autoritativi, permeati della discrezionalità
piena della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la controversia
rientra tra quelle che riguardano un rapporto individuale di utenza
con un soggetto privato al di fuori della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e riguarda la tutele di una situazione
giuridica soggettiva di interesse legittimo. Con riferimento a tale
posizione giuridica soggettiva dedotta deve, pertanto, ritenersi
sussistente la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della
controversia in esame.

Legge regionale 27 febbraio 2004, n.2

Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”. (da “Bollettino Ufficiale dela regione Lazio” n. 7 del 10 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n. 4) (Omissis) ARTICOLO 36 (Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di cui all’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del […]

Sentenza 16 dicembre 2004, n.427

E’ infondata la censura secondo cui la l’art. 80, comma 6, della
legge n. 289 del 2002 violerebbe la competenza delle Regioni nella
materia residuale delle politiche sociali, considerato che la
disposizione di legge in esame disciplina la gestione dei beni
immobili (demaniali o patrimoniali) non utilizzati o utilizzabili
dallo Stato, consentendone un utilizzo sociale, e che tale
disposizione costituisce una manifestazione del potere dominicale
dello Stato di disporre dei propri beni, non soggetta – come tale –
ai limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie. La
competenza delle Regioni al riguardo non può pertanto incidere sulle
facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario; queste
infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed
ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi
dell’ordinamento civile. Parimenti infondato è l’assunto secondo cui
lo Stato, fino alla attuazione dell’art. 119, ultimo comma, della
Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), non potrebbe disporre dei propri beni demaniali o
patrimoniali, posto che sino alla previsione da parte del legislatore
statale dei principi per la attribuzione a Regioni ed enti locali di
beni demaniali o patrimoniali dello Stato, detti beni restano a tutti
gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato (e per
esso dell’Agenzia del demanio), il quale incontrerà, nella gestione
degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle
altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare
statale.

Sentenza 30 marzo 1998, n.3325

In tema di domanda di rettificazione di atti dello stato civile –
nella specie, atto di matrimonio religioso trascritto, oltre che nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione del rito,
anche in quello di uno dei due Comuni di richiesta di pubblicazione,
con erronea indicazione del coognome del marito – competente a
conoscere della relativa domanda deve ritenersi, secondo quanto
previsto dagli artt. 165 e 167 del R.D. 1238/39, il Tribunale nella
cui circoscrizione si trova l’Ufficio dello stato civile nei registri
del quale è inserito l’atto da rettificare. In particolare, tale
previsione deve essere intesa nel senso che, ove si tratti di
matrimonio celebrato in un Comune diverso da quello in cui furono
fatte le richiesta di pubblicazione, la rettificazione attiene
all’atto di matrimonio trascritto dall’ufficiale dello stato civile
del Comune di richiesta della pubblicazione, con relativa competenza
del tribunale nel cui circondario si trova detto Ufficio.

Sentenza 10 giugno 2004, n.177

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il potere ispettivo nei confronti
degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione Sicilia. In
relazione alle scuole paritarie esistenti in detto territorio deve
pertanto riconoscersi alla Regione la competenza amministrativa ed, in
particolare, la funzione di ispezione e vigilanza, ferma la competenza
legislativa dello Stato a disciplinare le norme generali
sull’istruzione ed i principi dell’assetto ordinamentale del sistema
nazionale di istruzione. Dal combinato disposto degli art. 1 e 8 delle
norme di attuazione dello Statuto, in materia di pubblica istruzione,
risulta inoltre che spetta allo Stato la disciplina del riconoscimento
legale degli istituti scolastici non statali, ma che spetta alla
Regione Sicilia l’emanazione dell’atto di riconoscimento legale di
parificazione degli stessi.

Concordato 18 maggio 2004

CONCORDATA ENTRE A SANTA SÉ E A REPÚBLICA PORTUGUESA 2004 Firmato il 18 maggio 2004. A Santa Sé e a República Portuguesa, afirmando que a Igreja Católica e o Estado são, cada um na própria ordem, autónomos e independentes; considerando as profundas relações históricas entre a Igreja Católica e Portugal e tendo em vista as […]

Decreto 30 agosto 1985, n.85-924

Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du ministre de l’éducation nationale, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code des marchés publics […]