Ordinanza 01 giugno 2004
L’art. 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova stabilisce che “l’espulsione dei soci aderenti è
deliberata dall’assemblea su proposta del Corpo degli anziani delle
Congregazioni locali”. Tale provvedimento deve essere valutato dal
giudice statuale non con riferimento al merito dell’espulsione,
rispetto alla quale detto giudice potrebbe anche – come propugnato da
autorevole dottrina – ritenersi privo di ogni competenza, stante
l’art. 8, comma 1, Cost. che prevede la piena libertà delle
confessioni religiose, con conseguente insindacabilità giudiziale dei
provvedimenti di disassociazione, esclusione e/o scomunica dei loro
adepti o fedeli, ma con riferimento alla forma del provvedimento di
disassociazione o espulsione il quale deve fare salvo, sulla base del
principio generale dell’ordinamento sul “giusto processo”, il
diritto alla piena difesa dell’incolpato ed il rispetto degli
adempimenti procedurali previsti dallo statuto.