Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Statuto 07 aprile 2002

Diocesi di Prato. Statuto dei Consigli Pastorali Parrocchiali, 7 aprile 2002. PREMESSA «Essendo diversi e complementari, i ministeri e i carismi sono tutti necessari alla crescita della Chiesa, ciascuno secondo la propria modalità. Alla luce della “ecclesiologia di comunione” trasmessa a noi dal Concilio Vaticano II, tutti i membri di una comunità sono “corresponsabili” della […]

Statuto 20 maggio 2002

Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, 20 maggio 2002. Prot. Nº 423/02 a VISTO el Decreto Nº 711/56 del 29 de abril de 2002 por el que la Congregación para los Obispos reconoce y confirma los nuevos Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, que fueran aprobados por la 82ª Asamblea Plenaria de la C.E.A. (12-17 […]

Sentenza 20 aprile 2003, n.13380

L’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito
dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare
del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua
autonomia. Il relativo accertamento, che spetta al giudice di merito
ed è incensurabile in Cassazione se congruamente e logicamente
motivato, deve tener conto della particolare natura del rapporto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva
qualificato in termini di lavoro subordinato di sacrista la
prestazione svolta da una donna che per anni aveva provveduto alla
preparazione delle funzioni sacre presso una parrocchia, alla custodia
della chiesa e dei relativi arredi, nonché alla sorveglianza della
casa parrocchiale ed alla vendita di libri nella libreria
parrocchiale, traendo argomenti anche da una lettera con la quale il
parroco aveva mosso rilievi in ordine alle modalità di svolgimento di
detta attività da parte della donna ed aveva affermato l’esistenza di
un vincolo sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la
concessione alla donna dell’uso gratuito dell’alloggio parrocchiale).

Protocollo di intesa 08 giugno 2005

Protocollo di Intesa tra la Regione Sicilia e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 8 giugno 2005. La Regione siciliana, nella persona del Presidente, On. Dott Salvatore Cuffaro, con sede in Palazzo D’Orleans — Piazza Indipendenza – Palermo, e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.), con sede in Lungotevere Sanzio 9 – Roma, rappresentata dal Presidente, […]

Accordo 23 novembre 2004

Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra en materia educativa, 23 dicembre 2004. (da “Boletín Oficial del Estado” n. 69 del 22 marzo 2005) NOTA VERBAL La Embajada de España en Andorra saluda atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra y tiene el honor de proponerle la adopción del Convenio […]

Lettera 11 febbraio 2005

Lettera di Giovanni Paolo II a Mons. Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux, Presidente della Conferenza dei Vescovi di Francia e a tutti i Vescovi di Francia. 1. Nel corso delle vostre visite ad limina, cari Fratelli nell’Episcopato, avete condiviso con me le vostre preoccupazioni e le vostre gioie di Pastori, manifestando i buoni rapporti che […]

Accordo 22 dicembre 2000

Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Alliance of the Jewish Communities of Hungary, 22 dicembre 2000. Preamble The Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as Government) and the Alliance of the Jewish Communities of Hungaryry (MAZSIHISZ; together referred to as Parties), convinced that the confirmation of the […]

Circolare 11 maggio 2001, n.3

Circolare n. 3 del 2000, relativa all’Intesa 18 aprile 2000 per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Premesse 1. Il giorno 18 aprile 2000 il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana hanno sottoscritto […]

Sentenza 26 gennaio 2005, n.33

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate
in relazione all’art. 1, commi 4, 9 e 10, della legge 10 marzo 2000,
n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”. Occorre premettere, al
riguardo, che il ricorso in esame è stato proposto nella vigenza del
vecchio Titolo V, sicché deve escludersi – sul punto – la
rilevanza, nel giudizio in questione, delle modifiche introdotte dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001. In particolare, la legge n. 62 del
2000 non ha tra le sue finalità di intervenire sul sistema di riparto
di attribuzioni tra Stato e Regioni, ma unicamente quella di delineare
il sistema nazionale di istruzione; essa costituisce, quindi,
esercizio della potestà legislativa statale nella materia in esame.
In questa prospettiva, ed essendo all’epoca dei fatti de quibus solo
iniziato il processo di trasferimento alle Regioni di competenze in
materia di istruzione, non vi era alcuna necessità di concertare con
esse i requisiti per il riconoscimento della parità. Inoltre, come la
Suprema Corte ha più volte chiarito, non è individuabile un
fondamento costituzionale dell’obbligo di adottare procedure
legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Infondate sono, del pari, le questioni concernenti l’art. 1, commi 9
e 10, della legge n. 62 del 2000. La norma censurata, infatti, non
dispone direttamente la ripartizione del finanziamento straordinario,
ma demanda la concreta ripartizione ad un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. La mancata previsione di una
consultazione della Conferenza permanente non precludeva quindi, e non
ha impedito, nella specie, la possibilità che operassero le
disposizioni che, in via generale, prevedono i casi nei quali la
Conferenza deve essere consultata. Deve ritenersi inoltre infondato il
profilo secondo il quale l’art. 1, commi 9 e 10 sarebbe censurabile,
in quanto contenente disposizioni di dettaglio in materia di
assistenza scolastica. La legge n. 62 del 2000, infatti, nel prevedere
l’istituzione delle scuole paritarie – quali componenti del sistema
nazionale di istruzione – ha dettato un principio, valido per tutte le
scuole inserite in detto sistema, volto a rendere effettivo il diritto
allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie; nel
far ciò, tale legge ha previsto un finanziamento straordinario,
aggiuntivo rispetto agli ordinari stanziamenti, in favore delle
Regioni e delle Province autonome, finalizzato al sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione. Le
modalità di detto finanziamento – straordinario e strettamente
indirizzato ad estendere il sostegno anche agli alunni iscritti alle
scuole paritarie – consentono dunque di escludere la denunciata
lesione delle attribuzioni regionali.