Clausura
Sentenza 26 febbraio 2009, n.1192
La costruzione di cappelle private, anche utilizzate da istituti
religiosi, è soggetta sia alle norme del diritto canonico sia a
quelle del diritto civile statale. In particolare, il canone 1241
stabilisce che le parrocchie e gli istituti religiosi possano avere un
cimitero proprio, così come le altre persone giuridiche o le
famiglie, purchè l’area a ciò destinata venga benedetta a giudizio
dell’Ordinario del luogo. Secondo l’ordinamento canonico, dunque,
anche gli istituti religiosi possono avere un cimitero proprio,
purchè sia garantita la sacralità del luogo, attraverso la
benedizione e la dedicazione. Tuttavia, se questo è l’ambito di
applicazione della disciplina dei cimiteri secondo il diritto
canonico, altro è il profilo della presenza dei cimiteri secondo il
diritto statale. Le leggi civili richiedono il rispetto di una serie
di prescrizioni, volte in primo luogo a garantire l’igiene e la
salubrità dei luoghi circostanti i cimiteri, pubblici o privati che
siano. In questo senso, dunque, anche i cimiteri privati di proprietà
di istituti religiosi debbono sottostare alle condizioni di salubrità
ed igiene stabilite dal regolamento di polizia mortuaria. Non esiste
quindi un conflitto fra le due normative, tale per cui una possa
escludere l’altra, bensì è consentito, nel rispetto dei principi
del diritto canonico, realizzare anche cimiteri privati, purchè ciò
avvenga con l’osservanza delle norme stabilite dal regolamento di
polizia mortuaria.