Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 giugno 2006, n.3571

I docenti di religione cattolica sono esclusi dalla sessione riservata
di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali
indetta con O.M. n. 153 del 15.06.1999, in attuazione dell’art. 2
della legge 03.05.1999, n. 124. L’art. 2 della predetta ordinanza
prevede, infatti, che “i servizi prestati nell’insegnamento della
religione cattolica o delle attività alternativa alla religione
cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata in quanto né prestati su posti di ruolo, né relativi a
classi di concorso”. Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di
Stato ribadisce, con orientamento costante, la peculiarità della
posizione di “status” del docente di religione in relazione ai
differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, alle
distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, alla
specificità dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria. Si tratta,
quindi, di insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della sessione riservata, con rapporto di lavoro a tempo
determinato in virtù di incarichi annuali – e che non trova
collegamento in una individuata classe di concorso, requisiti che
devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art.
2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione di abilitazione.

Sentenza 16 giugno 2005, n.9378

Gli incarichi di insegnamento della religione non comportano la
copertura, sia pure provvisoria, di posti previsti in organico o
comunque corrispondenti a quelli individuati a mezzo delle classi di
concorso. Tale interpretazione appare conforme alla normativa
contenuta nella L. 25 marzo 1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione
dell’accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense) e
nel punto 5 lett. b) del relativo protocollo addizionale, i quali
configurano chiaramente l’insegnamento della religione come meramente
facoltativo e prevedono che per esso la provvista di personale avvenga
in base ad un procedimento del tutto peculiare, nel corso del quale
assume funzioni preminenti un soggetto del tutto estraneo alla
Pubblica amministrazione, quale l’Ordinario diocesano. Pertanto, posto
che l’art. 2, comma 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124 prevede – ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami per l’insegnamento –
che il servizio precedentemente prestato dai docenti concerna
“insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di
concorso”, si deve ritenere pienamente legittimo il provvedimento
dell’Amministrazione di esclusione, da tale abilitazione riservata,
degli insegnanti di religione, in forza della diversità di condizione
di questi ultimi rispetto a quella di tutti gli altri insegnanti
precari.

Sentenza 27 gennaio 2005, n.666

Insegnanti di religione – Legittima la previsione del bando di
concorso che esclude la valutabilità dell’insegnamento della
religione cattolica per l’ammissione alla sessione di abilitazione
riservata nelle scuole materne e secondarie e di idoneità per gli
insegnanti di scuole elementari.