Sentenza 08 maggio 2008, n.2105
Il servizio prestato nelle attività alternative all’insegnamento
della religione cattolica non è ritenuto valido per l’ammissione
alla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento –
ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’O.M. n. 153/1999 – soltanto
ove non prestato su posto di ruolo, né relativo a classi di concorso.
In questo senso, non vi è dubbio che si possa ravvisare alcun tipo di
esclusione per l’ipotesi di servizio di insegnamento prestato in una
materia avente una propria classe di concorso, pur se considerata
presso gli istituti statali come materia alternativa all’ora di
religione cattolica.