Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 09 aprile 2015

Sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento
sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa,
stante l’incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo
– salvo il pagamento di ticket – della prima,
nonché tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla
salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che
fisica, “non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo
omologo ed eterologo” e, dall’altro lato, quanto agli
aspetti normativi ed organizzativi, “l’art. 7 della legge
n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate
dal Ministro della salute, «contenenti l’indicazione delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere
emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il genus
PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species,
è, all’evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono
altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle
strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente
assistita e di documentazione dei relativi interventi” (cfr.
Corte cost. N. 162/2014).

Legge regionale 16 dicembre 2004, n.27

Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27: “Norme per l’elezione del consiglio e del Presidente della Giunta regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 135 del 18 dicembre 2004) (Omissis) ARTICOLO 3 (Elettorato passivo) 1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei […]

Delibera 03 giugno 2002, n.561

Regione Toscana – Giunta regionale. Delibera n. 561 del 3 giugno 2002: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – Determinazioni applicative”. LA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale, adottato con delibera di GR 229/97, e successive […]

Regolamento 20 agosto 2004, n.32

Kossovo. Regolamento n. 32, del 20 agosto 2004: “Regulation on the promulgation of the anti-discrimination law adopted by the Assembly of Kosovo”. (Omissis) The Special Representative of the Secretary-General, Pursuant to the authority given to him under United Nations Security Council resolution (UNSCR) 1244 (1999) of 10 June 1999, In conformity with Chapter 8 and […]

Pronuncia 02 maggio 1995, n.27

L’art. 10 C.A.P. protegge le convinzioni religiose non già come
bene della collettività o della sua maggioranza ma come bene
individuale riconosciuto come prioritario per tutti i cittadini non
escludendo l’uso in pubblicità di ambientazioni o richiami alle
pratiche religiose che sono entrate a far parte della comune
esperienza di vita.Il messaggio pubblicitario che non ingenera
un’impressione globale di volgarizzazione di formule, luoghi,
persone o immagini sacre, che non strumentalizza il luogo di culto, le
pratiche di devozione, le persone e le immagini e non ne fa oggetto di
irrisione non viola l’art. 10 C.A.P.

Pronuncia 21 aprile 1995, n.80-102

Il messaggio pubblicitario che enfatizza elementi di indubbia
volgarità accostandoli alla rappresentazione di una religiosa offende
la dignità personale delle suore e le convinzioni religiose di una
gran parte dei cittadini. La violazione dell’art. 10 C.A.P. ne
giustifica l’ordine di cessazione.