Sentenza 06 dicembre 2004, n.379
Le censure relative all’art. 2, comma 1, lettera f), della delibera
statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone
l’obiettivo di assicurare “nell’ambito delle facoltà che le sono
costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati
residenti”, sono da considerarsi inammissibili, posto il carattere non
prescrittivo e non vincolante di tali enunciazioni statutarie, che
esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o
politica, ma non normativa. Tale disposizioni non comportano pertanto
alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze
costituzionalmente attribuite allo Stato, con conseguente
inammissibilità, per inidoneità lesiva, della disposizione
impugnata. Risultano, inoltre, infondate le questioni di legittimità
costituzionale relative agli artt. 13, comma 1, lettera a); 15, comma
1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 49, comma 2; 62,
comma 3, dello Statuto in esame. La censura di illegittimità relativa
all’art. 45, comma 2, della deliberazione impugnata risulta fondata
limitatamente al terzo periodo di detto comma. Le scelte in tema di
incompatibilità fra incarico di componente della Giunta e di
Consigliere regionale possono infatti essere originate da opzioni
statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come
questa già affermato dalla Corte nella sentenza n. 2 del 2004 –
occorre rilevare che il riconoscimento, contenuto nell’art. 123
della Costituzione, del potere statutario in tema di forma di governo
regionale è tuttavia accompagnato dalla previsione disposta
dall’art. 122 della Costituzione, con consegunete esclusione –
dall’ambito della autonomia statutaria – della disciplina dei
particolari oggetti a cui detto articolo espressamentesi riferisce.