Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 novembre 2011, n.43646

L’avere sottoposto il proprio figlio ad intervento di circoncisione
ad opera di soggetto non abilitato all’esercizio della professione
medica, con conseguenze dannose per la salute dello stesso, integra in
astratto il concorso nel reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio
abusivo della professione medica). In particolare, sotto il profilo
della materialità, si è di fronte ad un reato c.d. “culturalmente
orientato”, nel quale viene in rilevo un conflitto, per così dire,
“esterno” dell’agente, che si realizza cioè quando
quest’ultimo – avendo recepito le norme della cultura e della
tradizione di un determinato gruppo etnico nella sua formazione –
migra in un’altra realtà territoriale dove quelle norme non sono
presenti. Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte adita tuttavia
ha accolto il ricorso presentato dal genitore, ritenendo sussistenti
in concreto gli estremi dell’error iuris “scusabile”. La
valutazione dell’ignorantia legis c.d. inevitabile – e quindi
scusabile – implica, infatti, che il giudizio di rimproverabilità
del soggetto agente debba necessariamente estendersi alla valutazione
del processo formativo della sua volontà, per stabilire se – al
momento dell’azione posta in essere – si sia reso conto
dell’illiceità della sua condotta e del valore tutelato dalla norma
violata. Ciò non può che avvenire attraverso il raffronto tra dati
oggettivi, che possono avere determinato nell’agente l’ignorantia
legis circa l’illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi
attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente, che
avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere dell’error
iuris. Nel caso di specie, si è ritenuto – quale dato oggettivo
incontestabile – il difettoso raccordo che si determina tra una
persona di etnia africana, migrata in Italia e ancora non integrata
nel relativo tessuto sociale, e l’ordinamento giuridico del nostro
Paese, di cui quest’ultima ha conseguentemente difficoltà nel
recepire, con immediatezza, valori e divieti. Quanto all’aspetto
soggettivo, sono stati valutati, da un lato, il basso grado di cultura
della madre e, dall’altro, il forte condizionamento derivatole dal
mancato avvertimento dell’esistenza di un conflitto “interno”
(vale a dire l’avvertito disvalore della sua azione rispetto alle
regole della sua formazione culturale). Circostanze queste ultime che
– secondo la Corte adita – attenuano il dovere di diligenza
finalizzato alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti nel
diverso contesto territoriale in cui il genitore venga a trovarsi.

Deliberazione della Giunta regionale 02 novembre 2009, n.49-12479

Regione Piemonte. Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2009, n. 49-12479: "Aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.G.R. n. 73-13176 del 26.07.2004 e s.m.i. – ed ulteriori indicazioni". (BOLLETTINO UFFICIALE N. 46 DEL 19/11/09) A relazione dell'Assessore Artesio: Con D.G.R. n. 73-13176 del 26 luglio 2004 e s.m.i la […]

Sentenza 08 maggio 2007, n.17441

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ciò premesso, va
rilevato che nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza
che è pervenuta all’accertamento degli elementi del reato di truffa,
attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta
indicazione del significato dimostrativo loro attribuito, ricostruendo
i singoli episodi con propri argomenti e specifiche ricostruzioni
anche laddove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto
altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunte, in tal modo
dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali,
convincenti ed esatti gli argomenti giustificativi sviluppati nella
prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze degli
appellanti e di averle ritenute prive di fondamento (nel caso di
specie, l’intervento chirurgico di circoncisione maschile, posto in
essere in assenza di reali esigenze terapeutiche ed a carico del
servizio sanitario nazionale, veniva reputato integrare gli estremi
del reato di truffa ai danni di ente pubblico, posto che la
circoncisione rituale non costituisce una prestazione sanitaria
riconosciuta come rimborsabile).

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2006, n.39-2418

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2006, n. 39-2418: “Approvazione della sperimentazione relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino. Stanziamento sul Capitolo 15476 del Bilancio 2006 di Euro 120.000 e accantonamento a favore della Direzione Programmazione Sanitaria”. (da BUR Piemonte n. 15 del 13 aprile 2006) (omissis) […]

Parere 25 settembre 1998

Comitato nazionale per la bioetica: "La circoncisione: Profili bioetici", 25 settembre 1998. 1. Premessa: i quesiti In data 24 dicembre 1997 il CNB riceveva quattro quesiti da parte del Prof. Corrado Corghi, Presidente del Comitato Etico istituito in unità tra l'ASL Reggio Emilia e l'Arcispedale S.Maria Nuova della medesima città. I quesiti venivano formulati nel […]