Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 gennaio 2015, n.[2015] EWFC 3

La presente sentenza, pronunciata in un caso ove era in discussione se
la figlia di coniugi musulmani fosse stata sottoposta – o
rischiasse di essere sottoposta – a mutilazione genitale
femminile, sono state esaminate le differenze tra la circoncisione e
la mutilazione genitale femminile, concludendo per
l’ammissibilità della prima – anche se non
terapeutica – ma non della seconda (par. 59-73).

Sentenza 09 novembre 2007

La circoncisione rituale consiste in una menomazione dell’integrità
fisica che non può prescindere dall’attenta valutazione delle
condizioni del soggetto che la subisce, per le potenziali conseguenze
negative che potrebbero aversi sulla sua salute, e che deve essere
eseguita nel rispetto della buona pratica clinica, garantendo
successivamente un’adeguata assistenza. Lo svolgimento di tale
attività richiede, dunque, in ogni caso l’intervento di personale
medico (nel caso di specie, veniva ritenuta responsabile del reato di
cui all’art. 348 c.p. la madre di un neonato che aveva sottoposto il
figlio a circoncisione rituale, affidandolo a persona estranea alla
professione medica).

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In proposito: VITO PLANTAMURA, _Brevi note in tema di circoncisione
maschile rituale, esercizio abusivo della professione e lesioni_, in
“Giurisprudenza di merito”, 2008, 10, p. 2590 ss.; ANTONIO G.
CHIZZONITI, _Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali_, in
G. De Frenacesco – C. Piemontese – E. Venafro (a cura di), _Religione
e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà_, Torino,
2007, 29 ss., e, spec., p. 42 ss.

Sentenza 25 novembre 1999

Corte d’Appello. Divisione Civile. Sentenza 25 novembre 1999: “Re J (child’s religious upbringing and circumcision)” FAMILY COURT REPORTS, Volume 1: Pages 307-314 [2000]. COURT OF APPEAL, CIVIL DIVISION DAME ELIZABETH BUTLER-SLOSS P, SCHLIEMANN AND THORPE, LJ – 24, 25 NOVEMBER 1999 (Omissis) The English mother, who was a non-practising Christian, met the father, a non-practising […]

Varie maggio 1997

GENERAL MEDICAL COUNCIL, (U.K.), London, England, May 1997. GUIDANCE FOR DOCTORS WHO ARE ASKED TO CIRCUMCISE MALE CHILDREN INTRODUCTION Background 1. We decided to review the issues raised by male circumcision as a result of a number of complaints made to us. These concerned doctors who had not provided an acceptable standards of practice when […]

Sentenza 26 novembre 1999

La condotta del genitore che, per motivi religiosi, imponga ai figli
minori di sottoporsi, rispettivamente, ad un intervento di
circoncisione e di infibulazione, integra – stante nel caso di specie
il vincolo della continuazione – gli estremi del reato di lesioni
personali volontarie, di cui all’art. 582 c.p., aggravato – ex
art. 585 c.p. in relazione all’art. 577 ed ex art. 61, n. 11 c.p. –
dell’avere commesso il fatto ai danni di propri discendenti e con
abuso di autorità e coabitazione.

Delibera 03 giugno 2002, n.561

Regione Toscana – Giunta regionale. Delibera n. 561 del 3 giugno 2002: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – Determinazioni applicative”. LA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale, adottato con delibera di GR 229/97, e successive […]

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 29 novembre 2001

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. (Da Supplemento ordinario n. 26 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 33 dell’8 febbraio 2001) Art. 1. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni […]

Sentenza 26 settembre 2003, n.539

L’intervento chirurgico di circoncisione maschile integra gli estremi
del reato di truffa ai danni di Ente Pubblico, laddove – in assenza di
reali esigenze terapeutiche – venga eseguito unicamente per motivi
religiosi. Nulla impedisce, infatti, a chi lo ritenga necessario o
opportuno di sottoporsi a circoncisione o ad altra pratica rituale,
che non comporti menomazioni permanenti del proprio corpo. Tuttavia,
non è lecito l’utilizzo di artifici e raggiri per porre a carico
della collettività, in assenza di necessità di cura, i costi di una
operazione a valenza privata, posto che la circoncisione rituale non
costituisce una prestazione sanitaria riconosciuta come rimborsabile.
Tali condotte configurano, pertanto, il reato di cui all’art. 640,
comma 2 c.p., senza che possa essere attribuito alla motivazioni
religiose, alla base di dette azioni, il valore di condizione per
l’esercizio di un diritto, scriminante come tale sul piano penale.

Risposta a interrogazione 03 settembre 2001, n.E-1911/01

Commissione europea. Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione all’interrogazione scritta E-1911/01, 3 settembre 2001. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” C 93 E del 18 aprile 2002, pag. 38) La Commissione condivide la preoccupazione dell’onorevole parlamentare riguardo alle violazioni dei diritti dell’uomo nelle Molucche. A livello pratico, essa ha incaricato la propria […]

Interrogazione 28 giugno 2001, n.E-1911/01

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-1911/01 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione: “Violazione dei diritti umani nelle Molucche”, 28 giugno 2001. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” C 93 E del 18 aprile 2002, pag. 38). I Cristiani delle Molucche sono stati vittime di circoncisioni forzate e costretti a convertirsi alla religione musulmana per evitare la […]