Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 ottobre 2001, n.12871

Per ottenere il regime fiscale di favore di cui al ripetuto art. 20
d.p.r. 29.IX.1973 n. 598 non è suffciente la deduzione della
ricorrente intesa a sostenere che la sua qualità di ente religioso
dovrebbe essere ravvisata iuris et de iure, sulla base del solo dato
che per tale essa si è autoqualificata nel proprio statuto consacrato
in atto pubblico.
Nel solco di Corte cost., sent. n. 195 del 27.IV.1993, la
riducibilità di una data organizzazione nel novero delle confessioni
religiose, nella carenza fra la organizzazione stessa e lo Stato di
un’intesa a mente dell’art. 8, comma 3, della Costituzione (intesa che
renderebbe giuridicamente incontestabile il carattere della
religiosità), deve essere riscontrata, ed accertata, sulla base degli
elementi ritraibili, oltre che dalla valutazione dello statuto (da
avere per indiscutibilmente suscettibile di fornire emergenze
presuntive al riguardo), dall’esistenza di precedenti riconoscimenti
pubblici, e, infine, dalla comune considerazione.
Nel caso in esame, la decisione delle Commissione tributaria regionale
che avendo ancorato la declaratoria recante accertamento negativo
della qualità di ente religioso dell’associazione ricorrente (Chiesa
di Scientology) esclusivamente a rilievi (neppure sufficientemente
motivati) circa l’assenza di caratteristiche fattuali dell’attività
dall’associazione stessa concretamente svolta, trascurando
completamente di verificare se detta qualità dovesse, o non, essere
desunta dagli elementi cennati, deve essee cassata con rinvio..

Pronuncia 04 ottobre 1994, n.121

Alla stregua della definizione di pubblicità accolta nelle norme
preliminari e generali del codice di autodisciplina non costituisce
pubblicità un annuncio, sia pure diffuso a pagamento e attraverso i
mezzi di comunicazione di massa, che sia rivolto a diffondere le idee
di un gruppo religioso, come è certamente la Chiesa Nazionale di
Scientology. Ciò non esclude che anche gli annunci di un gruppo
religioso possano assumere natura pubblicitaria nella misura in cui
sono rivolti a promuovere la cessione di beni o la prestazione di
servizi dietro corrispettivo. Tale condizione non si riscontra nel
caso in esame in quanto gli annunci sono diretti esclusivamente a
diffondere le idee del gruppo ed a presentare le relative iniziative
sociali. Pertanto gli annunci non hanno natura pubblicitaria neppure
per gli aspetti esaminati.

Sentenza 16 dicembre 1999, n.2081

Pur ammettendo il carattere religioso della Chiesa di Scientology e
delle sue articolazioni come i Centri Narconon Albatros, considerata
la specifica organizzazione che li caratterizza e la prestazione di
servizi, a fronte di corrispettivi più che renumerativi rispetto ai
costi, si deve ritenere che questi centri devono soggiacere ai fini
tributari al trattamento degli enti commerciali, sia per quanto
attiene alle imposte dirette sui redditi sia per quanto riguarda
l’imposta sul valore aggiunto. Alla stessa conclusione si può
giungere anche a seguito dell’evoluzione legislativa, segnata dai
D.L.vo n.460 del 1997 e n.442 del 1998, sul riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
luvrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), che hanno introdotto
significative restrizioni alle esenzioni fiscali degli enti religiosi,
sia in materia di I.V.A., che in materia di I.R.P.E.G. In particolare,
l’esenzione tributaria per le attività svolte da questi enti, in
attuazione degli scopi istituzionali a favore degli iscritti,
associati o partecipanti, verso pagamento di contributi specifici, è
accordata solo a condizione che lo Statuto dell’ente contenga clausole
determinate, sintomaticamente assunte come “indici di non
commerciabilità”. Viene confermata la sentenza resa dalla Corte di
Appelo di Catanzaro che aveva condannato le imputate colpevoli dei
reati ascritti, riducendo la pena principale detentiva all’arresto di
due mesi e quindici giorni, concedendo il beneficio della non menzione
della condanna.