Sentenza 21 luglio 2006, n.7650
L’eventuale lesione della posizione soggettiva del residente in
un’area in cui sia stato rilasciato il permesso di costruire un
edificio destinato al culto, risulta percepibile già al momento
dell’individuazione di detta area e della sua assegnazione in diritto
di superficie, non trattandosi di un mero stralcio a generici fini di
pubblico interesse, ma ad uno scopo specifico. Ne discende che il
ricorso che abbia ad oggetto il permesso di costruire risulta
inammissibile, qualore sia mancata l’impugnativa degli atti
presupposti nei termini di legge.