Sentenza 26 marzo 2002
Il Tribunale di Roma, in sede di appello, pronunciandosi sulla
decisione resa dal Pretore in merito a un licenziamento connesso al
rispetto del riposo sabbatico di un lavoratore di fede avventista, ha
confermato che le conclusioni desunte dal giudice di primo grado circa
il configurarsi effettivo di un licenziamento discriminatorio
sussistono in ragione della corretta interpretazione da parte del
Pretore delle risultanze processuali. In particolare, il Tribunale ha
ritenuto infondate le richieste dell’appellante circa l’erronea
valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla
riconducibilità del recesso ad esigenze organizzative aziendali
attinenti all’osservanza dei turni di servizio, e ha confermato la
sussistenza di ragioni discriminatorie, configurando così un
licenziamento non sostenuto da motivazioni delineanti un giustificato
motivo.