Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 02 marzo 2018

"Nel corso del suo Nono
quinquennio, la Commissione Teologica Internazionale ha condotto uno
studio riguardante la sinodalità nella vita e nella missione
della Chiesa. Il lavoro è stato sviluppato in una apposita
Sottocommissione, presieduta da Mons. Mario Ángel Flores Ramos
[…].

Le discussioni generali su questo tema si sono
svolte sia nel corso dei vari incontri della Sottocommissione che
durante le Sessioni Plenarie della Commissione stessa, tenutesi negli
anni 2014-2017. Il presente testo è stato approvato in forma
specifica dalla maggioranza dei membri della Commissione nel corso
della Sessione Plenaria del 2017, per mezzo di un voto scritto.
É stato, in seguito, sottoposto all’approvazione del suo
Presidente, Sua Ecc. Luis F. Ladaria, S.I., Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale, dopo aver ricevuto
parere favore dal Santo Padre Francesco, in data 2 marzo 2018, ne ha
autorizzato la pubblicazione."

Protocollo di intesa 30 agosto 2017

"ART. 3
 
– La ASL Napoli 1 Centro,
nell’ambito delle azioni descritte in premessa previste dal
Progetto Equità in Salute-Progetto Pilota ASL Napoli 1 Centro e
attraverso le articolazioni aziendali coinvolte
nell’attività progettuale (dr. Raffaele IANDOLO del
Distretto Sanitario n. 27 ASL NA 1 Centro)
 

La rete di offerta solidale costituita dell’Arcidiocesi di
Napoli (in tutte le sue articolazioni, parrocchie, strutture, servizi
ed opere segno), dalla Fondazione “In Nome della Vita” e
dall’Associazione “MASS”
 
Si
impegnano ad attivare – nell’ambito delle azioni previste dal
Progetto Equità in Salute – forme di diretta e concreta
collaborazione.
Nel dettaglio:
Camper
Sanitario-Unità Mobile Senza Dimora-UMI.
Tale azione, che mira a garantire ai senza dimora – italiani e
stranieri – presenti nella città di Napoli un’assistenza
sanitaria di base ad opera di una equipe integrata sanitaria e
sociale, opererà in stretta collaborazione con
l’Arcidiocesi di Napoli ed avrà, come qualificati
riferimenti territoriali di intercettazione della domanda, la rete
delle mense dei S.F.D. e le parrocchie che insistono sui nove Decanati
cittadini e, in particolare, quelle allocate nei quartieri a
più alta concentrazione di senza dimora e che offrono servizi e
luoghi di aggregazione a tale tipologia di persone. All’uopo,
s’individua nell’Ufficio Diocesano Migrantes, per le sue
peculiarità, l’interfaccia operativa con l’ASL
Napoli 1 Centro. Inoltre verrà valutata, grazie alla
disponibilità dei medici dell’Associazione
“MASS”, la loro possibile partecipazione
all’attività dell’UMI che, da progetto, prevede
un’equipe integrata (composta da un medico, un infermiere, un
mediatore culturale e un autista) che opererà sul territorio
cittadino per 30 ore a settimana in orario serale ( ore
17-21)."

Legge regionale 10 aprile 1989, n.12

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 12 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA NELLE STRUTTURE DI RICOVERO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989) Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario del Governo ha apposto il visto Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Servizio di assistenza religiosa […]

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».

Sentenza 27 giugno 2017, n.C-74/16

"Un’esenzione fiscale (…) di cui beneficia una
congregazione appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate
in un immobile destinato all’esercizio di attività prive
di finalità strettamente religiosa, può ricadere sotto
il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, e
nella misura in cui, tali attività siano economiche,
circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del
rinvio".

Si ringrazia per la segnalazione del
documento il Prof. Manlio Miele (Università degli Studi di
Padova)

Sentenza 07 aprile 2017, n.67

Nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul
proprio territorio, la Regione è titolata a dedicare specifiche
disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di
culto. Il censurato art. 31-bis della legge regionale veneta nel
riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i
criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature
religiose, prende in considerazione tutte le diverse possibili forme
di confessione religiosa – la Chiesa Cattolica, le confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, Cost., e le altre confessioni
religiose – senza introdurre alcuna distinzione in ragione della
circostanza che sia stata stipulata un’intesa con lo Stato.
L’indifferenziato riferimento a tutte le forme confessionali
rende palese la diversità tra la disposizione regionale
censurata e quelle di altra Regione dichiarate costituzionalmente
illegittime con la sentenza n. 63 del 2016, nella parte in cui
condizionavano la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto
alla sussistenza di requisiti differenziati e più stringenti
per le confessioni religiose senza intesa rispetto alle altre. Nella
disposizione oggetto del presente giudizio, non si rinvengono infatti
elementi tali da giustificare un'interpretazione discriminatoria
in ragione della presenza o meno dell’intesa tra la confessione
religiosa interessata e lo Stato. La paventata lesione dei principi
costituzionali invocati non discende dunque dal tenore della
disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue
illegittime applicazioni, che potranno essere censurate, caso per
caso, nelle opportune sedi giurisdizionali.
Eccede invece da un
ragionevole esercizio delle competenze volte a regolare la coesistenza
dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio,
l'introduzione di un obbligo, quale quello dell’impiego
della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi.

Sentenza 17 gennaio 2017, n.1952

La condotta di vilipendio certamente si connota entro i confini
segnati dallo stesso significato etimologico della parola ('tenere
a vile', ossia additare al pubblico disprezzo o dileggio, ovvero
svilire), per cui è ben vero che il vilipendio alla religione
non deve mai essere confuso con la discussione, scientifica o meno,
sui temi religiosi, né con la critica, o con l'espressione
di dissenso dai valori religiosi per l'adesione ad ideologie atee
o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni accesi,
dei dogmi della fede. Nel caso di specie, dunque, commette il reato di
cui all'art. 403 c.p. colui che predispone un cartellone
raffigurante sullo sfondo una sagoma costituita dall'immagine del
Pontefice Benedetto XVI. ed, in primo piano, un bersaglio da colpire
con delle freccette.