Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 giugno 2006, n.3451

Deve escludersi che il provvedimento rettorale di nomina possa essere
considerato come atto meramente esecutivo della delibera di chiamata
in ruolo a professore ordinario da parte della Facoltà. È infatti
palese che, con tale delibera, la Facoltà esprime la volontà di
avvalersi della prestazione del docente, avendone verificato
positivamente i requisiti scientifici e didattici, ma per la
costituzione del rapporto non può mancare l’accertamento delle
ulteriori condizioni concernenti la possibilità di inquadramento nei
ruoli del personale docente universitario, anche in relazione alle
disponibilità finanziarie. A questa finalità corrisponde la
determinazione rettorale che dunque concorre, in stretta concessione
con la delibera della Facoltà, alla produzione degli effetti
costitutivi del rapporto e non può essere qualificata come atto
meramente esecutivo. Gli effetti dell’inquadramento a professore
ordinario, pertanto, non possono che decorrere dal momento in cui il
Rettore, a completamento della fattispecie procedimentale, adotta il
decreto rettorale di nomina avendo riscontrato la sussistenza di tutte
le condizioni, soggettive ed oggettive, che consentono l’assunzione
del docente.