Sentenza 09 giugno 2006, n.3451
Deve escludersi che il provvedimento rettorale di nomina possa essere
considerato come atto meramente esecutivo della delibera di chiamata
in ruolo a professore ordinario da parte della Facoltà. È infatti
palese che, con tale delibera, la Facoltà esprime la volontà di
avvalersi della prestazione del docente, avendone verificato
positivamente i requisiti scientifici e didattici, ma per la
costituzione del rapporto non può mancare l’accertamento delle
ulteriori condizioni concernenti la possibilità di inquadramento nei
ruoli del personale docente universitario, anche in relazione alle
disponibilità finanziarie. A questa finalità corrisponde la
determinazione rettorale che dunque concorre, in stretta concessione
con la delibera della Facoltà, alla produzione degli effetti
costitutivi del rapporto e non può essere qualificata come atto
meramente esecutivo. Gli effetti dell’inquadramento a professore
ordinario, pertanto, non possono che decorrere dal momento in cui il
Rettore, a completamento della fattispecie procedimentale, adotta il
decreto rettorale di nomina avendo riscontrato la sussistenza di tutte
le condizioni, soggettive ed oggettive, che consentono l’assunzione
del docente.