Ordinanza 20 dicembre 2005
Esaminando la struttura delle fattispecie di cui all’articolo 151,
comma 1, Cpmp, si osserva che il provvedimento di chiamata alla armi
non concorre a costituire il precetto della norma incriminatrice ma è
un presupposto della condotta costituita dall’assenza legittima
senza giusto motivo protrattasi per almeno cinque giorni consecutivi.
Ciò premesso, e tenuto conto in particolare del fatto che la legge
non esclude che nel futuro si possa nuovamente ricorrere al servizio
militare di leva, non si può in alcun modo ritenere abolito il reato
in questione. L’attuale sospensione della coscrizione obbligatoria non
comporta infatti l’abrogazione di una norma penale rivolta a tutelare
l’interesse dello Stato ad assicurare comunque la presentazione alle
armi del cittadino ogniqualvolta questi sia chiamato ad adempiere il
servizio di ferma in base ad un legittimo provvedimento dell’Autorità
militare; solo un eventuale intervento del Parlamento, ai sensi
dell’art. 79 Costituzione, potrebbe dunque determinare l’estinzione
dei reati di assenza commessi anteriormente alla cessazione del
servizio militare obbligatorio.