Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 20 dicembre 2005

Esaminando la struttura delle fattispecie di cui all’articolo 151,
comma 1, Cpmp, si osserva che il provvedimento di chiamata alla armi
non concorre a costituire il precetto della norma incriminatrice ma è
un presupposto della condotta costituita dall’assenza legittima
senza giusto motivo protrattasi per almeno cinque giorni consecutivi.
Ciò premesso, e tenuto conto in particolare del fatto che la legge
non esclude che nel futuro si possa nuovamente ricorrere al servizio
militare di leva, non si può in alcun modo ritenere abolito il reato
in questione. L’attuale sospensione della coscrizione obbligatoria non
comporta infatti l’abrogazione di una norma penale rivolta a tutelare
l’interesse dello Stato ad assicurare comunque la presentazione alle
armi del cittadino ogniqualvolta questi sia chiamato ad adempiere il
servizio di ferma in base ad un legittimo provvedimento dell’Autorità
militare; solo un eventuale intervento del Parlamento, ai sensi
dell’art. 79 Costituzione, potrebbe dunque determinare l’estinzione
dei reati di assenza commessi anteriormente alla cessazione del
servizio militare obbligatorio.

Sentenza 14 marzo 2003, n.1776

La disciplina prevista dall’art. 1, commi 1 e 2, decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504 che fissa il termine massimo complessivamente
non superiore a nove mesi, trova applicazione solo per le domande di
obiezione di coscienza presentate dopo la data dell’1 gennaio 2000,
mentre per i precedenti rimane in vigore il regime di cui all’art. 9,
comma 2, della legge n. 230 del 1998.

Sentenza 30 aprile 2002, n.6424

Il termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 772 del 1972,
risulta essere di carattere perentorio, e la non tempestività della
domanda può ragionevolmente essere richiamata dall’amministrazione a
congrua giustificazione della sua determinazione di respingere la
richiesta di riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.5684

Il termine di un anno di cui all’art. 21 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, decorrente dalla cessazione del titolo al ritardo e destinato
a chiudersi con la tempestiva chiamata a rispondere all’obbligo di
leva, ancorché perentorio, è comunque ampliato fino a 18 mesi nel
caso di domanda di obiezione di coscienza volta a prestare il servizio
civile, in applicazione dell’art. 3 della legge, n. 772 del 1972.

Sentenza 30 ottobre 2001, n.236

Il termine di nove mesi, sancito dall’art. 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 504 del 1997, la scadenza del quale comporta l’esonero
definitivo dall’obbligo di prestazione del servizio civile o militare,
decorre dal l gennaio 2000, anche per le istanze presentate prima di
tale data, in forza dell’art. 13 del decreto legislativo n. 504 del
1997.

Sentenza 22 maggio 2001, n.3897

I termini previsti dall’art. 1 comma 5 del d.lg. 30 dicembre 1997 n.
504, che fissa il termine massimo complessivamente non superiore a
nove mesi per l’avviamento al servizio civile, si applicano alle
domande presentate dopo l’1 gennaio 2000.

Sentenza 23 aprile 2002, n.6103

Il termine di nove mesi, stabilito dall’art.1 del D. Lgs. del 30
dicembre 1997, n.504, vale per le domande presentate dal 1 gennaio
2000, mentre, per le domande presentate in data anteriore, il termine
concernente l’avviamento al servizio civile resta quello di un anno,
previsto dall’art. 9 della legge 8 luglio 1998,n.230/1998,
decorrente dalla scadenza del termine di sei mesi fissati per
l’adozione del provvedimento di riconoscimento.