Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Scambio di note 07 settembre 1987

Scambio di Note Verbali fra Segreteria di Stato e l’Ambasciata d’Italia dell’8 agosto-7 settembre 1987 relativo alla cessione al Comune di Castel Gandolfo da parte della Santa Sede di una porzione di area extraterritoriale situata ai margini della Villa Pontificia. Segreteria di Stato N. 203.071 Nota Verbale La Segreteria di Stato presenta i suoi ossequi […]

Legge regionale 14 aprile 2000, n.47

Legge regionale 14 aprile 2000, n. 47: “Recepimento del trasferimento alle Regioni, operato con l’art. 24 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 386/1976”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 19 aprile […]

Sentenza 30 ottobre 1995

Un’interpretazione adeguata del tenore delle disposizioni normative
canoniche (can. 580.2 e can. 582 C.i.c. 1917) consente di ritenere che
la professione religiosa non comporti un vero e proprio trasferimento
di proprietà dei beni dal professo all’ordine di appartenenza, ma
la semplice cessione del possesso e dei redditi. Nel caso della
proprietà intellettuale, questa tesi risulta ancora più persuasiva,
perché in essa vanno distinti; a) un aspetto patrimoniale, costituito
dai proventi derivanti dal suo sfruttamento e percepibili o
personalmente dall’Autore o dal suo avente causa (l’ordine
religioso), sul presupposto che egli li abbia ceduti nel corso della
sua esistenza, adeguandosi ai precetti del diritto canonico; b) un
aspetto di carattere personale, il c.d. diritto morale dell’Autore,
certamente non cedibile. Per tanto, l’ordine religioso non può
ritenersi titolare del diritto di proprietà intellettuale così da
escludere che esso venga ricompreso nell’asse ereditario, e si
trasmetta in capo agli eredi legittimi del religioso, morto ab
intestato.

Parere 29 novembre 1995, n.3218

Deve ritenersi viziato di illegittimità il decreto ministeriale che
autorizza il perfezionamento della cessione della proprietà di un
immobile appartenente al Fondo edifici di culto ad un Comune, con il
vincolo di mantenerne inalterata la pregressa destinazione a sede di
altro ente pubblico cui affidarlo in regime di locazione a tempo
indeterminato, dovendosi ritenere consentita una tale forma di
cessione soltanto nel caso in cui l’immobile entri nel patrimonio
del Comune come bene strumentale per l’attività istituzionale
propria del Comune stesso e non come bene redditizio, dato in
locazione ad un soggetto terzo. Nel caso di specie, non potendo il
Fondo edifici di culto essere depauperato, senza che ricorrano i
presupposti di legge, della proprietà di un immobile che, allo stato,
gli assicura una considerevole rendita utile per i propri fini
istituzionali, si ravvisa un interesse pubblico specifico, attuale e
concreto perché l’Amministrazione annulli in via di autotutela
l’atto di autorizzazione della cessione del bene.

Circolare 28 settembre 1996, n.96

Direzione Generale degli Affari di Culto. Servizio Affari Patrimoniali. Circolare 28 settembre 1996, n. 96. AI SIGG. PREFETTI di AGRIGENTO – ALESSANDRIA – ANCONA – AREZZO -ASCOLI PICENO – ASTI – AVELLINO – BARI -BENEVENTO – BOLOGNA – BRINDISI – CAGLIARI CALTANISSETTA – CAMPOBASSO – CASERTA – CATANIA -CATANZARO – CHIETI – COMO – COSENZA […]