Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 giugno 2014, n.170

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della
legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la
sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei
coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio,
consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita
un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi
della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal
legislatore; viene dichiarata, in via consequenziale,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma
6, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(che ha sostituito
l’art. 4 della legge n. 164 del 1982, abrogato dall’art.
36 del medesimo d.lgs., ma che ne ripete, con minima ininfluente
variante lessicale, identicamente il contenuto), nella parte in cui
non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione
di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta,
comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto
di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza
registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima,
con le modalità da statuirsi dal legislatore.

Sentenza 11 giugno 2008, n.15562

La generalizzata anticipazione dell’efficacia delle sentenze, sancita
dalla riscrittura dell’art. 282 c.p.c., riguarda il profilo e il
momento della “esecutività”, cioè della anticipata e provvisoria
esecuzione che, se è logicamente correllabile ad una statuizione di
condanna, non lo è invece ad una pronuncia quale quella ex art. 128
c.c., la quale incide – recidendolo in radice – sullo status di
coniuge. Di qui, dunque, l’interpretazione della norma codicistica
secondo cui il matrimonio nullo produce gli effetti di un matrimonio
valido fino a quando la sentenza che ha pronunziato la nullità non
sia passata in giudicato (cfr. anche Cass. nn. 10055/03; 21367/04;
19447, 19526/05).

Sentenza 29 novembre 2007, n.24950

Tra il giudizio relativo alla nullità del matrimonio concordatario e
quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del
matrimonio non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che
il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza
del primo ed in attesa della sua definizione, posto che trattasi di
procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni di diversa
natura (e con peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi,
tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio
eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti
nell’ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti
differenti (Cass., Sez. 1^, 19 settembre 2001, n. 11751; Cass., Sez.
1^, 25 maggio 2005, n. 11020).