Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 gennaio 2009, n.1731

Tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del medesimo non
sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba
essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in
attesa della sua definizione, dal momento che trattasi di procedimenti
autonomi, non solo sfocianti in decisioni di differente natura (e con
peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la
decisione ecclesiastica solo a seguito di un eventuale giudizio di
delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti
nell’ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti
differenti (cfr. Cass. 19 settembre 2001, n. 11751; Cass. 25 maggio
2005, n. 11020)

Sentenza 05 settembre 2006

L’esercizio della libertà religiosa ed il diritto di associazione
sono tra gli elementi essenziali di una società democratica, in
regime di pluralismo. La libertà religiosa, sebbene attenga in primo
luogo alla dimensione della coscienza individuale, implica anche la
possibilità di professare il proprio credo in forma associata. La
libertà di costituire un ente o una associazione a questo fine non
può essere sottoposta a limiti diversi da quelli previsti dalla
Convenzione; la negazione della registrazione di un’associazione
religiosa è da considerarsi, perciò, una violazione sia dell’art.
9 CEDU (libertà religiosa), sia dell’art. 11 (diritto ad associarsi
pacificamente e senza l’interferenza dello Stato). Nel caso di
specie, il governo russo sottolineava due motivazioni che avrebbero
portato al diniego della registrazione. La prima concerneva il fatto
che l’associazione in questione era un nucleo di un’associazione
non russa. La Corte afferma, però, che questa motivazione configura
una discriminazione in base alla nazionalità nell’esercizio del
diritto di libertà religiosa. La seconda motivazione riguardava la
natura delle attività svolte dall’associazione e la sua struttura.
Secondo le autorità russe, alla “Salvation Army” era stata negata la
registrazione come associazione religiosa in quanto essa presentava i
caratteri di un’organizzazione para-militare (in particolare, i suoi
membri indossavano in pubblico divise di tipo militare, ecc.) e la
natura delle sue attività non risultava conforme alla religione
cristiana evangelica che essi affermavano di rappresentare. La Corte
ritiene, al contrario, che uno Stato non debba interferire
nell’organizzazione interna di un’associazione religiosa,
determinando gli elementi che possono essere considerati rispondenti
alle finalità religiose di un credo. Secondo la Corte le
caratteristiche dell’attività e della struttura della Salvation
Army sono da considerarsi espressioni della libertà religiosa,
compatibili con le caratteristiche di una società democratica e tali
da non giustificare una limitazione dei diritti stabiliti dagli artt.
9 e 11 della CEDU.

Sentenza 16 novembre 2006, n.24494

Non sussiste contrasto tra la disciplina della cessazione degli
effetti civili del matrimonio e gli artt. 2 e 3 Cost., nonchè con
l’art. 29 Cost., posto che fra i diritti essenziali della famiglia non
è annoverabile quello alla indissolubilità dell’unione matrimoniale,
dalla quale trae origine la famiglia stessa. Questa, come organismo,
è tutelata nel momento della sua formazione e nel corso del suo
sviluppo, ma non anche in rapporto a situazioni che, conseguenti al
venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ne
determinano la fine: proprio perchè la famiglia viene considerata nel
suo aspetto di comunità naturale, i diritti intangibili che ad essa
si ricollegano, anteriori a qualunque riconoscimento della legge
positiva, restano condizionati alla persistenza del nucleo familiare,
come risulta naturalmente operante, venuta meno la quale, la tutela
costituzionale cessa di operare.