Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 giugno 2003, n.10055

Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della efficacia,
nell’ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di
nullità del matrimonio concordatario, determinando il venir meno del
vincolo coniugale, travolge ogni ulteriore controversia trovante
nell’esistenza e nella validità del matrimonio il proprio
presupposto, e quindi comporta la cessazione della materia del
contendere nel processo di divorzio che sia stato instaurato
successivamente alla introduzione del procedimento diretto al
riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

Legge 05 marzo 1977, n.54

Legge 5 marzo 1977, n. 54: Disposizioni in materia di giorni festivi (in Gazz. Uff., 7 marzo 1977, n. 63) Art. 1. I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica […]

Sentenza 14 febbraio 1995

Deve essere rigettata la domanda di colui il quale, avendo celebrato
matrimonio secondo il rito islamico (non destinato a produrre effetti
giuridici nell’ordinamento francese), sul presupposto
dell’intervenuta interruzione della convivenza, richieda il
risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del “concubinaggio” e
non offra la dimostrazione della responsabilità della sposa per la
rottura medesima.

Pronuncia 21 aprile 1995, n.80-102

Il messaggio pubblicitario che enfatizza elementi di indubbia
volgarità accostandoli alla rappresentazione di una religiosa offende
la dignità personale delle suore e le convinzioni religiose di una
gran parte dei cittadini. La violazione dell’art. 10 C.A.P. ne
giustifica l’ordine di cessazione.

Sentenza 22 aprile 1995, n.837

La eliminazione di ogni controllo statale sull’amministrazione degli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, tranne che per gli
acquisti, sancita dal nuovo Accordo con la Confessione cattolica, non
ha carattere retroattivo, per cui il difetto di autorizzazione
governativa ad una prebenda parrocchiale per l’affitto
ultranovennale di un fondo rustico comporta la inefficacia
dell’atto.

Sentenza 12 maggio 1993, n.5418

Con le modifiche apportate al Concordato tra lo Stato italiano e la
Santa Sede, mediante l’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e
per effetto dell’art. 7 L. 25 marzo 1985 n. 121 di ratifica ed
esecuzione, è stata soppressa ogni ingerenza dello Stato italiano
nell’amministrazione dei beni appartenenti agli Enti ecclesiastici,
soggetta ormai esclusivamente ai controlli previsti dal diritto
canonico, salva l’applicazione delle disposizioni della legge
italiana sugli acquisti delle persone giuridiche (art. 17 delle norme
approvate dalla Commissione paritetica ratificate con L. 20 maggio
1985 n. 206), e sono quindi venute meno, con effetto immediato, le
disposizioni relative al controllo dello Stato sugli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione dei patrimoni beneficiati (ora
soppressi, per effetto dell’art. 28 L. 20 maggio 1985, n. 222) già
previsto dall’art. 30 del Concordato del 1929 e dagli artt. 12 e 13
L. 27 maggio 1929 n. 848 e 23 e segg. R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262,
con la conseguenza che anche la validità dei contratti in corso deve
essere accertata secondo le nuove disposizioni (ius superveniens)
quando, trattandosi di giudizio pendente, non si sia formato giudicato
sul punto.

Sentenza 24 marzo 1994, n.3327

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili di un matrimonio
concordatario celebrato tra una cittadina italiana ed un cittadino
iraniano, diversamente che nel procedimento di separazione personale,
la legge sostanziale applicabile deve essere desunta dall’art. 17
disp. prel. cod. civ. poiché la relativa pronunzia viene ad incidere
sullo status coniugale. Nel giudizio di cessazione degli effetti
civili di un matrimonio concordatario celebrato tra una cittadina
italiana ed un cittadino iraniano non è applicabile la disposizione
di cui all’art. 1133 del cod. civ. iraniano secondo la quale
“l’uomo potrà divorziare dalla moglie ogniqualvolta lo vorrà”,
integrando una inemendabile violazione del principio di parità tra i
coniugi e ponendosi, conseguentemente, in aperto contrasto con i
principi di ordine pubblico, sia, internazionale, sia, interno.

Decreto ministeriale 14 dicembre 1977

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1977: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa cristiana evangelica, associazione di culto acattolico, […]