Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 aprile 2009, n.104

La determinazione dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie
pubbliche, ivi comprese quelle a carattere locale, rientra nella
competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera _g_), della Costituzione (cfr. Corte Costizionale 30
luglio 2008, n. 311
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5178])
(nel caso di specie, si veda, in particolare, la tesi della parte
ricorrente secondo cui, tra l’altro, la definizione della posizione
protocollare delle cariche ecclesiastiche e delle altre figure
religiose e di culto non potrebbe essere lasciata «alla disomogenea
determinazione regionale», in quanto non consentirebbe un trattamento
uniforme di tali soggetti nella Repubblica).

Regio decreto 22 dicembre 1930, n.1757

Regio Decreto 22 dicembre 1930, n. 1757: “Modifiche all’ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni” (omissis) Art. 2. Gli Arcivescovi e i vescovi delle Diocesi italiane ed i Vicari apostolici delle Colonie susseguono immediatamente le cariche della classe 4a della V categoria. (omissis)