Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 settembre 2010, n.1620/03

Nel rapporto di lavoro con un ente ecclesiastico (nella specie, una
parrocchia cattolica), il dipendente, firmando il suo contratto di
lavoro, accetta un dovere di lealtà verso la Chiesa e una
certa limitazione del proprio diritto al rispetto della vita privata
(sancito dall’art. 8 CEDU). Tale limitazione, tuttavia,
risulta consentita ai sensi della CEDU se liberamente accettata. Nel
caso di specie, la Corte ritiene che il dovere di lealtà non si
spinga fino al punto di obbligare il ricorrente (un organista in una
parrocchia di Essen) ad un impegno a vivere in astinenza in caso di
separazione o di divorzio; inoltre, a differenza del caso Obst c.
Germania (dove il dipendente licenziato aveva compiti di
rappresentanza e diffusione del credo della Chiesa Mormone), il
ricorrente non appare tenuto, in forza delle mansioni esercitate, a un
dovere di fedeltà particolarmente stringente. Risulta perciò violato
l’art. 8 della CEDU. Nelle sue conclusioni, la Corte ha tenuto conto
anche della difficoltà del ricorrente a trovare un nuovo impiego dopo
il licenziamento da parte della parrocchia cattolica, visto il
carattere specifico del suo lavoro. 
Con questa sentenza (insieme alla “Obst c. Germania
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5492]”,
23 settembre 2010) la Corte europea dei diritti dell’Uomo si è
pronunciata per la prima volta su un caso relativo a un contrasto tra
organizzazioni di tendenza e dipendenti per motivi legati alla vita
privata di questi ultimi.

Decisione 29 marzo 2007

L’art. 47, 3° comma della legge n. 222 del 1985, nel sancire la
possibilità per i contribuenti di destinare, in sede di dichiarazione
dei redditi, una quota dell’otto per mille dell’IRPEF al finanziamento
di una confessione religiosa, non comporta l’obbligo di rivelare la
propria appartenenza religiosa, poiché al contribuente è lasciata la
possibilità di non esprimere alcuna scelta in tal senso. Di
conseguenza, il sistema dell’otto per mille non viola il diritto di
libertà religiosa, sancito dall’art. 9 della CEDU e comprendente
anche il diritto a non manifestare la propria credenza. Inoltre, la
Corte non può pronunciarsi sulla scelta dello Stato italiano di
stabilire una forma di finanziamento delle confessioni religiose, che
attiene al sistema di relazioni tra Stato e Chiesa, materia di
esclusiva competenza statale. Infine, poiché il meccanismo dell’otto
per mille non stabilisce un’imposta aggiuntiva per i cittadini, esso
non determina un’imposizione fiscale eccessiva né contraria
all’interesse generale della popolazione.

Costituzione 21 settembre 1964

THE CONSTITUTION OF MALTA, 21 settembre 1964. CHAPTER I – The Republic of Malta (omissis) Section 2 (1) The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion. (2) The authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong. (3) Religious […]

Sentenza 20 luglio 2001

Al fine di riconoscere efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica
di nullità matrimoniale, il giudice italiano deve accertare che nel
processo canonico sia stato garantito alle parti il diritto ad un
processo equo e, in particolare, il diritto ad un procedimento in
contraddittorio secondo i principi espressi dall’art. 6.1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Nel caso di specie,
tale diritto non è stato rispettato, poiché nel processo canonico la
parte convenuta non era stata informata dettagliatamente della domanda
di dichiarazione di nullità formulata dall’ex marito, non aveva avuto
accesso agli atti di causa e non era stata assistita da un avvocato.
In sintesi, non era stato garantito il diritto al contraddittorio,
considerato dalla Corte un elemento fondamentale di un processo equo
ai sensi dell’art. 6.1 CEDU.