Sentenza 23 aprile 2004, n.7725
L’art. 23 bis del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29
febbraio 1980 n. 33, stabilisce che agli istituti, enti, ospedali che
erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale, anche in regime
convenzionale, si applica l’art. 7 della legge 11.6.1974 n. 252, il
quale prevede l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ove detti enti non abbiano fine di
lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non
inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n.
797/1955. Tale disposizione deve ritenersi operante anche
relativamente agli enti ecclesiastici, quali case di cura gestite da
religiosi. La nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c.,
va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere
imprenditoriale all’attività economica organizzata che sia
ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a
conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo
giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro. La decisione del giudice
di merito impugnata, tuttavia, ha privilegiato lo scopo dell’Ente
(citando lo statuto dell’Ente) anziché le caratteristiche
imprenditoriali proprie dell’Istituto di cura, affermando di
conseguenza, in modo logicamente incongruente, che l’attività della
Casa di cura dovesse essere considerata come attività imprenditoriale
priva di fine lucrativo.