Sentenza 07 febbraio 2005, n.849
In ossequio al vigente impianto costituzionale relativo ai rapporti
tra Stato e Chiesa Cattolica, la Legge n. 512 del 1961 – nel
disciplinare lo Stato giuridico del personale dell’assistenza
spirituale alle Forze armate dello Stato – è partita dal postulato
dell’esistenza di due ordinamenti giuridici, quello statale e quello
canonico, fra loro paralleli e reciprocamente intersecantisi senza
prevalenza dell’uno sull’altro, nel tentativo riuscito di assicurare
una sostanziale autonomia degli atti e dei giudizi che si vengono via
via a formare nel corso dei procedimenti avviati da entrambe le
autorità. Al riguardo, in tema di designazione dei cappellani
militari, l’art. 17 della legge suddetta stabilisce che le nomine
siano effettuate con decreto da parte dell’amministrazione statale,
“previa designazione dell’Ordinario Militare”, e l’art. 26 prevede
inoltre, in ordine alle modalità di esercizio di tale potere, che
“l’Ordinario Militare o, per sua delega, il Vicario generale
militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento
a disposizione, compili, entro il mese di gennaio dell’anno
successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate da un giudizio complessivo espresso per le qualifiche di
ottimo, buono, mediocre, insufficiente”. Ai sensi di dette
disposizioni si può dunque escludere che il giudizio in questione sia
in qualche modo vincolato dalle valutazioni eventualmente operate
dall’amministrazione militare, in quell’ottica di “separazione
delle sfere di competenza tra autorità religiosa e statale” sopra
tratteggiata. Da tutto ciò consegue che il provvedimento di congedo a
tempo illimitato, fondato su argomentazioni di esclusiva competenza
dell’Ordinario Militare (il giudizio complessivo de qua), non possa
che risultare del tutto legittimo in quanto motivato in forza di un
diniego sulla cui validità ed efficacia l’amministrazione militare
non ha possibilità di interloquire.