Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 maggio 2014, n.10821

Le scuole private al fine di ottenere la c.d. parificazione debbono
assumere l'obbligo di garantire l'integrazione scolastica
delle persone disabili "senza oneri per lo Stato". 
Tale requisito rientra tra gli obblighi specificatamente richiesti al
momento del riconoscimento della parità. Pertanto, nessun
rimborso può venire domandato da tali istituti per le spese
sostenute al fine di garantire l'istruzione di sostegno agli
alunni disabili. Costituisce, infatti, presupposto indefettibile per
il riconoscimento della parità delle scuole private – ai sensi
degli artt. 4 della legge n. 60/2000 e 13 della legge 104/1992 – che
queste ultime assumano l'impegno a garantire il servizio
educativo, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti
disabili, a tutti gli studenti per i quali sia stata avanzata
richiesta.

Sentenza 19 agosto 2011, n.17399

Una comunità religiosa può svolgere, accanto all’attività
principale di religione o di culto, anche altra attività, meramente
accessoria, ma non sporadica od occasionale di tipo alberghiero,
richiedente pertanto l’impiego di personale per esigenze e necessità
organizzative tipiche di tale tipologie di strutture. 
Questa ipotesi si verifica in particolare laddove essa, oltre ad
offrire – in via principale – stabile permanenza ai soggetti
appartenenti alla comunità, consenta anche – in via accessoria –
temporaneo soggiorno ad ospiti laici e religiosi estranei alla
comunità tenuti per l’accoglienza al pagamento di un corrispettivo.
Il fine spirituale o comunque altruistico perseguito dall’ente
religioso non pregiudica, infatti, l’attribuzione del carattere
dell’imprenditorialità dei servizi resi, ove la prestazione sia
oggettivamente organizzata in modo che essa sia resa previo compenso
adeguato al costo del servizio, dato che il requisito dello scopo di
lucro assume rilievo meramente oggettivo ed è quindi collegato alle
modalità dello svolgimento dell’attività (Cass. 31 marzo 2009, n.
7770; Cass. 12 ottobre 1995, n. 10636; Cass. 19 dicembre 1990, n.
12390).
Pertanto, deve essere qualificata come commerciale un’attività di
gestione di una struttura alberghiera da parte di ente assistenziale,
sia pure svolta in modo da non eccedere i costì relativi alla
produzione del servizio, dal momento che, ai fini della valutazione
del carattere imprenditoriale di un’attività economica, organizzata
per la produzione o lo scambio di beni o servizi, rimangono
giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento di uno scopo di lucro
– che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad
esercitare la sua attività (Cass. 29 febbraio 2008; Cass. 34 giugno
1994, n. 5766; Cass. 23 aprile 2004, n. 7725) – sia il fatto che i
proventi della attività siano poi destinati alle iniziative connesse
con gli scopi istituzionali dell’ente (Cass. 17 febbraio 2010, n.
3733). Nelle suddette ipotesi, infatti, il carattere imprenditoriale
dell’attività “collaterale” va escluso soltanto nel caso in cui essa
sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi
prodotti (Cass. 14 giugno 1994, n. 5766; Cass. 23 aprile 2004, n.
7725).Di qui, nel caso di specie, posto che le mansioni svolte dal
ricorrente riguardavano precipuamente esigenze proprie della suddetta
attività accessoria (attività di portierato), l’inapplicabilità del
c.c.n.l. per i lavoratori domestici, e la conseguente parametrazione
della retribuzione secondo il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende
alberghiere.

Sentenza 17 settembre 2010, n.642

L’esenzione dal pagamento della imposta ICI è possibile in presenza
di due condizioni: l’appartenenza dell’immobile ad ente non
commerciale, nonche’ la destinazione dello stesso ad una delle
attivita’ di cui all’art. 7, comma 1 lett. i), del d.lgs. 504/1992.

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 06 dicembre 2002, n.5458

La partecipazione al contratto di una Chiesa e di una Casa religiosa
(nella specie, Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa di
Castellammare di Stabia), attraverso i relativi parroci, non è
premessa sufficiente a giustificare l’attribuzione degli effetti del
contratto alla corrispondente Provincia italiana di Istituto religioso
(nella specie, la Provincia napoletana dei Frati minori), considerato
non solo (facendo applicazione delle norme vigenti in materia di
soggettività giuridica degli enti ecclesiastici, dettate dalla legge
20 maggio 1985, n. 222) la mancanza della personalità giuridica nei
soggetti apparentemente stipulanti – la Chiesa e la Casa religiosa –
che costituiscono soltanto dei beni compresi nel patrimonio della
Provincia italiana di Istituto religioso, ma anche il potere, nella
persona fisica intervenuta alla stipulazione del contratto, di
impegnare la responsabilità di quest’ultimo ente spendendone il nome.

Parere 08 giugno 1994, n.1898

L’ente del quale si chiede il riconoscimento (un convento di un
ordine religioso) realizza le proprie finalità dedicandosi ad opere
di evangelizzazione, pietà, apostolato e carità. La Sezione non
avanza obiezioni circa il suo riconoscimento giuridico. Relativamente
alle norme statutarie si rileva l’opportunità di precisare meglio
l’esatto scopo perseguito dall’ente e gli organi attraverso i
quali agisce, con le relative modalità di funzionamento. Sotto il
profilo patrimoniale, è, altresì, necessario prevedere la redazione
di un bilancio preventivo e consuntivo, con le relative modalità di
approvazione.