Sentenza 29 luglio 2008, n.308
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1,
comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia
di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche
in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, nella parte in
cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa
familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio. Dall’attuale contesto normativo e
giurisprudenziale emerge, infatti, il rilievo che non solo
l’assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della
stessa, è subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una
valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della
prole. Ne deriva che l’art. 155-quater cod. civ., ove interpretato,
sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio
o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa sono circostanze
idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione
dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole,
per i quale l’istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua
costituzionalità possono essere recuperate invece ove la normativa
sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non
venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta
(instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che
la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di
conformità all’interesse del minore.