Sentenza 12 maggio 2010, n.11437
Posto che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, al fine
della configurabilità del vincolo pertinenziale (art. 817 c.c.) sotto
il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di
un’altra, è necessario che l’utilità sia oggettivamente arrecata
dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di
questa, è insufficiente – ai fini dell’accertamento di un tale
rapporto di pertinenzialità fra casa canonica e chiesa – la
produzione di un risalente atto dell’autorità ecclesiastica senza la
verifica che negli anni tale destinazione sia stata
effettivamente realizzata.
Nel caso di specie, la Suprema Corte – nel cassare la sentenza
impugnata – ha infatti ritentuo che il fatto che l’abitazione del
parroco fosse stata trasferita altrove (non saltuariamente) avrebbe
potuto comportato la cessazione della destinazione degli immobili
abitativi alla funzionalità dell’edificio di culto se non fosse stata
giustificata da circostanze che ne avessero dimostrassero la
contingente necessità. Circostanze che, ponendosi come eccezione
rispetto alla valenza probatoria implicita nella mancata utilizzazione
degli immobili da parte del parroco, spettava alla Parrocchia
dimostrare.