Provvedimento 01 aprile 1996, n.194
L’entrata in vigore della L. 22 novembre 1988 n. 516 – che con
l’art. 20 prevede l’esenzione “da ogni tributo ed onere” dei
trasferimenti di beni immobili “scorporati dal patrimonio dell’Ente
patrimoniale… ed assegnati agli Enti di cui all’art. 19” (tra i
quali l’Unione Italiana delle Chiese cristiane Avventiste del 7º
giorno) e con il successivo art. 38 estende espressamente tale
esenzione al trasferimento di immobili oggetto del caso di specie – e
che nel caso di specie costituisce lo jus superveniens applicabile
anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ha determinato
l’illegittimità dell’ingiunzione impugnata per carenza assoluta
del potere impositivo.