Sentenza 26 gennaio 2007, n.1742
Il passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della
pronuncia del Tribunale ecclesiastico che ha dichiarato la nullità
del matrimonio concordatario, in ragione della quale entrambe le parti
hanno dichiarato di ritenere cessata, tra loro, la materia del
contendere, determina l’inammissibilità del ricorso nel frattempo
proposto e pendente innanzi al giudice civile – nel caso di specie, in
ordine all’addebitabilità della separazione ed all’assegno in favore
del coniuge – per sopravvenuta carenza di interesse, con caducazione
delle pregresse decisioni di merito.