Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 settembre 2002, n.2003

L’art. 19 della Costituzione comporta la non perseguibilità
dell’associazione religiosa come tale e della relativa attività di
propaganda ed esercizio del culto, salvo il limite del buon costume;
ma ciò non significa che l’associazione di carattere religioso possa
delinquere, nè che possa liberamente costituirsi per delinquere
dietro il paravento del credo religioso, anche approfittando dello
stato di dipendenza da esso indotto sui partecipanti in forza delle
ritenute capacità taumaturgiche del suo capo carismatico.
Conseguentemente, quando, come nel caso di specie, sia accertato,
addirittura attraverso il compimento di “reati-fine”, che
l’associazione ha avuto non soltanto finalità religiose – per quanto
atipiche, stravaganti ed eterodosse – ma anche delittuose, ben può
essere configurato il reato di cui all’art. 416 c.p. e ben può essere
ritenuta pericolosa, ai fini della reiterazione nel reato e del
pericolo di inquinamento probatorio, anche la predetta dipendenza,
pure se determinata dal credo religioso.