Sentenza 08 settembre 2005, n.751
Il diritto alla tumulazione, che nel sepolcro ereditario si trasmette
per atto inter vivos o mortis causa dall’originario titolare anche a
persone non facenti parte della famiglia, nel caso di sepolcro
gentilizio o familiare è attribuito in base alla volontà del
fondatore con riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del
sepolcro stesso, acquistandosi tale diritto iure proprio sin dal
momento della nascita e dando luogo ad una particolare forma di
comunione indivisibile tra contitolari, senza poter essere trasmesso
né per atto tra vivi, né per atto mortis causa, né perdendosi per
prescrizione o rinuncia (nel caso di specie, l’avvenuto rilascio di
concessione amministrativa di due sezioni del suolo al camposanto per
la costruzione di cappella gentilizia, confermava la natura familiare
della stessa e determinava la trasmissione del relativo diritto di
tumulazione ai parenti legati iure sanguinis (discendenti, parenti di
secondo e terzo grado rispetto al capostipite e relativi coniugi),
fatta eccezione per il marito della sorella del concessionario, non
avente alcun vincolo di consanguineità con quest’ultimo).