Decreto legislativo 24 febbraio 2012, n.20
IN OLIR.IT
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66: Codice dell’ordinamento
militare.
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=34&documento=5371]
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
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Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66: Codice dell’ordinamento
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Decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216: “Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000 n. 78”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 180 del 13 agosto 2000 (omissis) Art. […]
Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’art.1 comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. (Da Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 17 del 22 gennaio 1998) (omissis) Articolo 69 (Norme concernenti i cappellani militari) 1. La tabella […]
Legge 1° giugno 1961, n. 512. “Statuto giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato”. TITOLO I: Stato giuridico PARTE I: Disposizioni preliminari Art. 1 Il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze Armate […]
La legge 1° giugno 1961, n. 512, recante norme in materia di “Stato
giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale
dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato”, è
ispirata, nel rispetto del principio dell’indipendenza e della
sovranità reciproca dello Stato e della Chiesa, di cui all’articolo
8 della Costituzione, ad una netta separazione tra l’attività
riferibile direttamente all’ordinamento giuridico italiano (quale
l’ordinamento gerarchico dei cappellani, il loro trattamento
giuridico ed economico, la loro carriera, etc.) e quella attinente al
servizio spirituale in senso proprio, costituente espressione
dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, cui appartengono i
sacerdoti (quali la designazione dell’Ordinario Militare, il
relativo nulla osta e la sua revoca per inidoneità, nonché il
giudizio per il passaggio al servizio permanente e tutte le eventuali
altre questioni che attengono alla direzione del servizio di
assistenza spirituale). Ciò premesso, dunque, pur potendosi ammettere
sindacato giurisdizionale sul provvedimento di collocamento in
congedo, tale sindacato risulta necessariamente limitato alla sola
legittimità estrinseca ovvero al controllo circa il rispetto del
procedimento fissato dalla legge italiana per l’adozione dell’atto
e alla verifica che, nella valutazione rimessa all’autorità
ecclesiastica, non si sia verificato un evidente travisamento dei
fatti, ma non può riguardare il merito del giudizio di inidoneità
dell’Ordinario Militare che sfugge invece a qualsiasi sindacato.
Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica austriaca, 5 giugno 1933. 2/1934 BGBL II Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e la Repubblica Austriaca, concordi nel desiderio dì regolare nuovamente, con mutua intesa ed in modo stabile, la situazione giuridica della Chiesa Cattolica nell'Austria per il maggior bene della vita ecclesiastica e religiosa, […]
In ossequio al vigente impianto costituzionale relativo ai rapporti
tra Stato e Chiesa Cattolica, la Legge n. 512 del 1961 – nel
disciplinare lo Stato giuridico del personale dell’assistenza
spirituale alle Forze armate dello Stato – è partita dal postulato
dell’esistenza di due ordinamenti giuridici, quello statale e quello
canonico, fra loro paralleli e reciprocamente intersecantisi senza
prevalenza dell’uno sull’altro, nel tentativo riuscito di assicurare
una sostanziale autonomia degli atti e dei giudizi che si vengono via
via a formare nel corso dei procedimenti avviati da entrambe le
autorità. Al riguardo, in tema di designazione dei cappellani
militari, l’art. 17 della legge suddetta stabilisce che le nomine
siano effettuate con decreto da parte dell’amministrazione statale,
“previa designazione dell’Ordinario Militare”, e l’art. 26 prevede
inoltre, in ordine alle modalità di esercizio di tale potere, che
“l’Ordinario Militare o, per sua delega, il Vicario generale
militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento
a disposizione, compili, entro il mese di gennaio dell’anno
successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate da un giudizio complessivo espresso per le qualifiche di
ottimo, buono, mediocre, insufficiente”. Ai sensi di dette
disposizioni si può dunque escludere che il giudizio in questione sia
in qualche modo vincolato dalle valutazioni eventualmente operate
dall’amministrazione militare, in quell’ottica di “separazione
delle sfere di competenza tra autorità religiosa e statale” sopra
tratteggiata. Da tutto ciò consegue che il provvedimento di congedo a
tempo illimitato, fondato su argomentazioni di esclusiva competenza
dell’Ordinario Militare (il giudizio complessivo de qua), non possa
che risultare del tutto legittimo in quanto motivato in forza di un
diniego sulla cui validità ed efficacia l’amministrazione militare
non ha possibilità di interloquire.
Real decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento. (B.O.E. del 21 de septiembre) La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, establece que los poderes públicos facilitarán la asistencia religiosa en los […]
Conventio inter Apostolicam Sedem et Paraquarianam Rempublicam de erigendo Vicariatu Castrensi. Firmato il 26 novembre 1960 Pubblicato in AAS 54 (1962), pp. 22-27 La Santa Sede y el Gobierno del Paraguay, deseando proveer de manera conveniente y estable a la mejor asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas, segùn su tradición y sus anhelos, han decidido […]