Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 10 aprile 1989, n.12

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 12 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA NELLE STRUTTURE DI RICOVERO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989) Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario del Governo ha apposto il visto Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Servizio di assistenza religiosa […]

Sentenza 02 gennaio 2009, n.12

Il cappellano non svolge una funzione pubblica legislativa o
giudiziaria né, dopo il ridimensionamento dei compiti originariamente
attribuitigli, una funzione amministrativa, intesa come attività
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi, sicché non riveste la qualità di
pubblico ufficiale. Avuto però riguardo ai compiti che la legge
attualmente gli assegna e che sono funzionali all’interesse pubblico
perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o
internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio pubblico, la
cui natura è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa,
dall’assenza dei poteri tipici della funzione pubblica (poteri
decisori, autoritativi o certificativi), dall’attività intellettiva,
e non meramente applicativa o esecutiva, che lo caratterizza (nel caso
di specie, veniva pertanto ritenuto sussistente il requisito
soggettivo per la configurazione del reato di concussione).

Protocollo di intesa 01 aprile 2008

Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie, 1° aprile 2008 L’anno 2008, il giorno 1° del mese di aprile, nella sede tra la Regione Toscana, tra la Regione Toscana (…) e la Conferenza Episcopale Toscana […]